Controlli e liti

Reato e prescrizione, le sorprese della sanatoria

In linea generale l’accesso alla sanatoria esclude la punibilità dell'indebita compensazione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’adesione alla sanatoria dei crediti di imposta R&S mediante riversamento di quanto indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi costituisce causa di esclusione della punibilità del reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000).

La sanatoria è esclusa nei casi di fraudolenza e fittizietà delle operazioni o di mancato sostenimento della spesa. La sensazione è che il legislatore, forse involontariamente, abbia finalmente operato l’effettivo distinguo tra i veri crediti inesistenti (quelli ora non sanabili) e non spettanti (ora sanabili). Il beneficio penale genera però vari dubbi. La domanda deve essere presentata all’Agenzia entro il 30 settembre 2022. Possono rateizzare entro il 16 dicembre 2024 solo coloro che non hanno già ricevuto atto impositivo altrimenti il pagamento deve avvenire entro il 16 dicembre 2022.

Il reato di indebita compensazione si prescrive in sei anni ovvero in presenza di cause interruttive (tra cui quali la notifica di un atto impositivo) in sette anni e sei mesi.

La causa di non punibilità opera al termine del riversamento. Quindi in ipotesi di rateazione, al termine del pagamento (dicembre 2024), molti degli illeciti penali sono già prescritti cioè sono già trascorsi 6 anni dall’indebita compensazione con la conseguenza che il beneficio penale non ha molto senso.

In ogni caso, trattandosi di causa di esclusione della punibilità la sua valutazione dovrebbe competere alle Procure e non all’agenzia delle Entrate. Ne dovrebbe conseguire un consistente flusso di notizie di reato con tutte le complicazioni derivanti dall’iscrizione dell’imprenditore nel registro degli indagati (e dalla sua consapevolezza di tale iscrizione) ai fini del rilascio di eventuali dichiarazioni/attestazioni per partecipare a gare/forniture a favore di imprese che richiedono simili adempimenti.

Se l’ufficio non dovesse ritenere suscettibile di sanatoria la domanda, di fatto l’interessato (per i crediti superiori a 50.000 euro) si sarebbe incredibilmente autodenunciato per una vicenda che l’ufficio, con ogni probabilità, non avrebbe scoperto o l’avrebbe fatto a prescrizione penale quasi spirata!

Nel caso, invece, di crediti già contestati (con verosimile interessamento della competente Procura già avvenuto) i termini prescrizionali sono interrotti (si passa a sette anni e sei mesi). Alla data del pagamento in un’unica soluzione (16 dicembre 2022), salvo il reato non sia già prescritto (crediti compensati nei primi mesi del 2015) occorrerà verificare lo stato del procedimento penale per comprendere come introdurre e far valere la causa di esclusione della punibilità a seconda dello stadio processuale.

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