Controlli e liti

Autoriciclaggio, reato presupposto il falso ideologico

La sentenza 7178/2021 della Cassazione penale: rilevanti i mandati di pagamento all’amministratore giudiziario

di Giovanni Negri

Anche un reato contro la fede pubblica, come la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, può costituire delitto presupposto dell’autoriciclaggio, nel caso in cui sia fonte diretta dell’utilità economica oggetto dell’operazione di dissimulazione. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 7178 della Seconda sezione penale, con la quale è stato accolto l’appello proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del Riesame che aveva respinto l’applicazione di misure cautelari .

L’errore del Gip

Il Gip, nella lettura del Pm, poi avvalorata dal giudizio della Cassazione, aveva erroneamente escluso che i reati di falso contestati all’imputato e che avevano prodotto, per l’accusa, flussi di denaro come falsi provvedimenti di liquidazione dei compensi in favore dell’amministratore giudiziario, potessero costituire il delitto presupposto nelle operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio contestate. Il Gip aveva invece considerato, ma per escluderla vista l’effettività delle prestazioni svolte, la sola ipotesi della corruzione.

Per la Cassazione sono proprio i decreti di pagamento all’imputato amministratore giudiziario a rappresentare l’utilità economica poi impiegata nell’autoriciclaggio. «Il quantum ottenuto - afferma la sentenza -, infatti, è di diretta derivazione causale col reato, in quanto è solo in forza del decreto di pagamento che il compenso viene erogato (e, dunque, generato) e ne ha stretta affinità poiché costituisce l’oggetto esclusivo dell’atto falso».

La prestazione non vale

La circostanza che, a monte, questo importo rappresenti il corrispettivo di una prestazione effettivamente svolta non è determinante per escludere la rilevanza degli indizi raccolti, visto che «l’incameramento della somma da parte di chi ne aveva diritto (non facendosi questioni sulla spettanza del relativo importo) è avvenuto mediante la commisisone di un altro e differente delitto rispetto a quello inziale da cui la prestazone resa cusalmente si discostava».

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