Contabilità

Rebus bilancio semplificato per le società cooperative

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di Andrea Dili

Al termine della campagna bilanci 2016 – campagna che ha visto l’esordio delle nuove norme previste dalla Direttiva Europea 2013/34, recepita dal Dlgs 139/2015 – si può fare una prima valutazione dell’impatto di tali novità sui bilanci delle società cooperative.

Se per la generalità dei soggetti societari la riforma non ha comportato significativi problemi interpretativi, rimangono ancora aperte alcune rilevanti questioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni alle coop. In tale contesto – considerando che il 60,4% delle imprese italiane si qualifica “microimpresa” – per le società cooperative assume una rilevanza sostanziale la possibilità o meno di avvalersi dello schema ridotto di bilancio previsto dall’art. 2435-ter c.c.. Tale norma, in ossequio all’obiettivo di semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese di piccole dimensioni, prevede che il bilancio delle microimprese possa essere redatto in un modello semplificato privo di rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e nota integrativa.

Se l’applicazione di tale modello è automatica per le società di capitali che rispettano i limiti dimensionali di microimpresa, per le società cooperative occorre tenere conto delle specificità legate al perseguimento dello scopo mutualistico, peculiarità che si riflettono sul contenuto del bilancio di esercizio. In particolare proprio in sede di redazione del bilancio annuale devono essere forniti: i parametri di prevalenza mutualistica (art. 2513 c.c.), le ragioni dell’ammissione dei nuovi soci (art. 2528), la relazione annuale sul carattere mutualistico dell’ente (art. 2545) e i dati relativi all’attività svolta con i soci (art. 2545-sexies). A ben vedere si tratta di informazioni che, per espressa previsione di legge, vengono usualmente esposte nella nota integrativa e/o nella relazione sulla gestione.

Ci si trova, quindi, a dover rispondere a due esigenze di segno apparentemente contrapposto: da un lato l’applicazione di uno degli obiettivi ispiratori della riforma (la semplificazione) dall’altro la necessità di fornire informazioni dettagliate in merito all’effettiva declinazione del principio mutualistico.

A dire il vero la questione è stata già affrontata sia a livello di dottrina che di prassi, ma non è stata trovata alcuna soluzione condivisa in grado di far coesistere le due esigenze, se è vero che la stessa nota del Mise del 20 marzo 2017 – pur fornendo alcune indicazioni operative ai revisori incaricati della vigilanza sulle coop – riconosce la necessità di una modifica legislativa volta ad armonizzare la disciplina del bilancio delle cooperative con la normativa europea sulle semplificazioni.

In attesa dell’auspicato intervento del legislatore, tuttavia, è possibile svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, posto che gli obblighi informativi previsti dal diritto cooperativo non possono essere né elusi né ridimensionati, un diniego tout court della possibilità di redigere il bilancio ai sensi dell’art. 2545-ter sarebbe in contrasto con i principi ispiratori della direttiva puntualmente ripresi dal legislatore nazionale, in particolare in termini di svantaggio competitivo rispetto a imprese di analoghe dimensioni ubicate in altri Stati membri.

Inoltre, lo stesso diniego costituirebbe un unicum rispetto alla disciplina sul bilancio di esercizio delineata dal diritto societario: disciplina che in termini di rendicontazione e principi generali di redazione non comporta alcuna diversificazione basata sulla forma societaria.

E allora, al fine di evitare difformità di applicazione della norma e il probabile contenzioso che ne conseguirebbe, è auspicabile implementare – attraverso un intervento di legge ovvero di prassi – un modello che consenta alle società cooperative di adottare lo schema semplificato di bilancio previsto dall’art. 2545-ter, fornendo in calce allo stato patrimoniale tutte le informazioni previste dalla disciplina mutualistica.

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