Imposte

Rebus regolamento Ue sul bonus Mezzogiorno per le imprese agricole

Estensione al comparto nel rispetto della normativa Ue sugli aiuti di Stato. Per Dre Puglia e Mef il beneficio non può essere fruito dalle imprese agricole titolari di reddito agrario

di Francesco Giuseppe Carucci

L’individuazione del limite massimo entro cui poter fruire di un beneficio fiscale non è cosa agevole quando c’è da preoccuparsi di coordinare le disposizioni nazionali con le normative europee in materia di aiuti di Stato o di aiuti «de minimis». Soprattutto se si intende cumulare più agevolazioni.

La difficoltà vale anche per monitorare il rispetto dei limiti di cui al punto 3.3 del provvedimento delle Entrate del 20 maggio relativo al credito d’imposta per il potenziamento dell’e-commerce (si veda l’articolo in alto). È apprezzabile, tuttavia, che il documento, chiamando anche in causa l’articolo 3 del Dl 91/2014, abbia specificato i regolamenti comunitari cui far riferimento.

Pur se in vigore dal 2016, non è consentito trarre la medesima conclusione in relazione al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, fruibile anche dal mondo agricolo.

La Dre Puglia, con risposta a interpello 917-753/2020, ha chiarito che il beneficio non può essere invocato dalle imprese agricole titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir. La tesi è stata di recente confermata dal Mef in risposta all’interrogazione 5-05072 presentata dall’onorevole L’Abbate (M5S). Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 98, della legge 208/2015, che ammette all’incentivo i comparti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, deve intendersi, dunque, riferito ai titolari di reddito d’impresa che ne fruiscono nel rispetto della normativa europea «in materia di aiuti di Stato» nei relativi settori.

Al riguardo, anche se si rendono indispensabili, non vi sono state sinora precise indicazioni dei regolamenti (Ue) cui far riferimento. Alcune istanze di interpello sull’argomento non hanno ancora trovato risposta in quanto l’Amministrazione finanziaria attende un parere del Mipaaf che, sino ad oggi, pare non essersi pronunciato.

Esaminando il tema, dovrebbe propendersi per l’inapplicabilità dei regolamenti (Ue) 1407/2013 e 1408/2013 relativi agli aiuti «de minimis».

Infatti, in virtù della formulazione delle norme istitutive del bonus Mezzogiorno, il beneficio non può che configurare un aiuto di Stato, non un aiuto «de minimis». Oltre al richiamo del comma 98 dell’articolo 1 della legge 208/2015, lo si evince dai commi 99 e 107 che menzionano il regolamento (Ue) 651/2014 valevole in tema di aiuti di Stato per la generalità dei settori. Inoltre, in virtù del comma 102 è ammessa la cumulabilità del beneficio con gli aiuti de minimis «e con altri aiuti di Stato». Ad ulteriore conferma di tale posizione, si deve poi rilevare che il legislatore, per altre agevolazioni fiscali, ha espressamente menzionato i limiti del regime de minimis. È il caso, ad esempio, della detrazione dei canoni di affitto di terreni dovuti da giovani agricoltori prevista dall’articolo 16, comma 1-quinquies, del Tuir.

I massimali d’aiuto, pertanto, potrebbero essere quelli di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento (Ue) 702/2014, citato dal provvedimento del 20 maggio, relativo agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali.

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