Adempimenti

Rebus terzietà sulle perizie per Industria 4.0

Da chiarire se il requisito coincide con l’indipendenza della revisione contabile

di Roberto Lenzi.

Le formule chiavi in mano “macchinario 4.0 + perizia” possono mettere a rischio il credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 per assenza di “terzietà” da parte del tecnico asseveratore. La normativa prevede, per poter agevolare i beni aventi un costo superiore a 300mila euro, che l’impresa acquisisca una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. In alternativa, è idoneo allo scopo un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Il documento elaborato deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla legge di Bilancio n. 232/2016, la data di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e le modalità di integrazione dei macchinari in azienda. Nulla vieta che, anche per i beni di valore inferiore, al posto della dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante, sia comunque prodotta un’analoga perizia a maggior tutela del beneficiario.

Il nodo terzietà

La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 4/e del 30 marzo 2017 ha specificato che il firmatario della perizia deve dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia stessa. In questo senso, è stata la circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750 del ministero dello Sviluppo economico, recante «Istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione dell’iper-ammortamento», a fornire il modello di dichiarazione che il perito deve rilasciare unitamente alla perizia.

La deontologia degli ingegneri

Il codice deontologico degli ingegneri può sembrare poco chiaro sul tema ma alcuni punti danno indicazioni preziose. In particolare, il codice prevede che l’ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Il requisito dell’indipendenza

Sono diversi gli enti, tra cui le regioni, che si sono posti il problema dell’indipendenza dei revisori laddove molti bandi richiedono delle perizie contabili di accompagnamento a domande di agevolazione e conseguenti rendicontazioni. In questo senso, incrociando le norme e i codici Ifac con, ad esempio, gli orientamenti dell’Autorità di gestione del Por Fesr al revisore dei conti del beneficiario predisposti dalla Regione Toscana, emergono alcune indicazioni su casistiche in cui l’indipendenza del tecnico non può essere garantita. In questo senso, casi lampanti di legame con il fornitore possono essere i rapporti di parentela. Tuttavia, la terzietà potrebbe essere minata anche dalla sussistenza di altre relazioni d’affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, eventualmente anche se interrotte nel recente passato. In generale, il ricorrere di altre situazioni che possano compromettere o condizionare l’indipendenza del tecnico è comunque un potenziale ostacolo all’incarico.

Terzietà e indipendenza

È evidente che se fosse applicato al concetto di terzietà quanto previsto nell’ambito del requisito di indipendenza, rischiano di tramutarsi in problemi tutti quei casi in cui, anche al di fuori di una formale collaborazione di affari che renderebbe palese il conflitto di interessi, il tecnico che assevera i macchinari venduti dalla stessa impresa fornitrice risulti frequentemente la stessa persona. Per evitare contestazioni future sarebbe opportuno che l’Agenzia , che ha introdotto il vincolo di terzietà, chiarisse cosa intende con questo termine e se deve essere assimilabile al requisito di indipendenza.

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