Controlli e liti

Recidiva solo se i precedenti sono definitivi

Secondo la Corte, incremento di sanzioni solo in caso di accertamento non più impugnabile

di Laura Ambrosi

Per le sanzioni tributarie l’incremento per la recidiva è possibile solo se le violazioni dei tre anni precedenti sono state definitivamente accertate. Ad affermare questo importante principio è la Cassazione con la sentenza n. 11831 depositata ieri. La vicenda trae origine da un accertamento Ici con il quale il Comune oltre alle imposte, aveva irrogato sanzioni considerando l’incremento previsto per la recidiva.

La previsione
Infatti, l’articolo 7, comma 3, del Dlgs 472/97 prevede che la sanzione sia aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita (ai sensi degli articoli 13, 16 e 17) o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.

Il provvedimento impugnato dal contribuente veniva parzialmente annullato e il giudice di appello rideterminava la sanzione irrogata escludendo l’incremento per la recidiva. Il Comune ricorreva in Cassazione lamentando, in sintesi, un’errata applicazione della norma. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato fosse indubbio in atti che le medesime violazioni erano state contestate anche nei tre anni precedenti.

La sentenza
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la medesima violazione commessa in altri periodi di imposta, influisce anche al fine del calcolo del cumulo giuridico, il quale, in concreto rappresenta un beneficio per il contribuente (articolo 12 del Dlgs 472/92). Diversamente, invece, la recidiva è un’aggravante della sanzione, proprio per punire maggiormente il disvalore dell’azione commessa.

Secondo la Suprema Corte, quindi, proprio per tali differenze tra i due istituti, è evidente che la recidiva debba fondarsi sulla sussistenza di un precedente accertamento definitivo.

Ne consegue così che per giustificare l’incremento sanzionatorio, è necessario che la violazione sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario ovvero sia divenuta definitiva per mancata impugnazione della contestazione.

Limiti all’incremento
La decisione è particolarmente interessante poiché, in concreto, potrebbe limitare l’applicazione dell’incremento sanzionatorio, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte con la riforma del 2015. È stata infatti prevista una sorta di obbligatoria applicazione della “recidiva”, eliminando la discrezionalità prima consentita. Va da sé, quindi, che applicando questo principio, gli Uffici potranno aumentare le sanzioni solo se esisteranno atti definitivi precedenti relativi ad analoghe violazioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©