Controlli e liti

Recupero dell’Iva sulla fattura falsa intestata a terzi

Ordinanza 2483/2020 della Cassazione: sì alla rettifica dell’imposta detratta su operazioni soggettivamente inesistenti

di Alessandro Borgoglio

È legittimo l’avviso di rettifica Iva con il quale il Fisco abbia recuperato l’imposta detratta da una Srl su operazioni soggettivamente inesistenti, qualora la falsità dei documenti emerga dalla circostanza incontestata che gli operatori coinvolti abbiano espressamente richiesto d’intestare fiscalmente e contrattualmente l’esecuzione della prestazione a una diversa azienda da quella che l’aveva posta in essere. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2483/2020.

In base al consolidato orientamento di legittimità, l’amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Qualora l’amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

L’amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l’inidoneità operativa del cedente, ma deve provare altresì che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore. Più in generale, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, in base a elementi oggettivi, anche presuntivi, che il cessionario o committente si trovasse di fronte a circostanze indizianti dell’esistenza di irregolarità nell’operazione (Cassazione 34723/2019, 20497/2019, 21799/2019).

Sono elementi paradigmatici di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti l’esistenza di scritture contabili vidimate ma “in bianco”, nonché l’assenza di un impianto strutturale/contabile a fronte di un elevato giro d’affari, la mancanza di magazzino, l’assenza di personale idoneo, la vendita sottocosto di merce acquistata in sospensione d’imposta, l’assenza di risorse economiche sufficienti a giustificare gli acquisti, il totale omesso versamento dell’Iva sulle operazioni attive ed, infine, le discrasie temporali tra movimentazioni attive e fatture di acquisto, con assenza di pagamenti posteriori alle fatture (Cassazione 30402/2018).

Per disconoscere la detrazione Iva, però, occorre che il cessionario sia a conoscenza della frode o comunque avrebbe potuto riconoscerla usando l’ordinaria diligenza. Per discolparsi, quindi, non è sufficiente che il cessionario adduca che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente (Cassazione 29873/2017).

A maggior ragione, nel caso oggetto della pronuncia odierna, la Srl cessionaria, a cui il Fisco aveva disconosciuto la detrazione Iva, non poteva affermare di non essere a conoscenza dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, atteso che era stato positivamente riscontrato in atti la prova di tale consapevolezza, stante la richiesta al legale rappresentante della Srl, da parte del prestatore (procacciatore d’affari), di intestare fiscalmente le relative fatture a un’azienda diversa, di sua conoscenza, e non coinvolta, invero, nell’affare.

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