Come fare perAdempimenti

Bonus casa, così la cessione del credito o lo sconto in fattura

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Entro il 16 marzo 2021 per le spese sostenute nel 2020

  • Cosa scade Comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta

  • Per chi Beneficiario delle detrazioni «edilizie»; fornitore che ha praticato lo sconto

  • Come adempiere Per via telematica sul sito delle Entrate

1In sintesi

L'articolo 121 del Dl n. 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono, nel biennio 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione edilizia, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, alternativamente: a) per lo sconto diretto sul corrispettivo; b) per la cessione del credito.

Nel primo caso, si tratta di un vero e proprio contributo fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che effettua l'intervento, da questi poi recuperato sotto forma di credito d'imposta, a sua volta utilizzabile da questi in dichiarazione o mediante cessione a titolo oneroso a favore di istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Nel secondo caso, l’importo della detrazione si trasforma per il cessionario in credito d’imposta che può, a sua volta, essere oggetto di ulteriore trasferimento (sempre a banche o altri istituti finanziari).
Dal 15 ottobre 2020 possono essere trasmesse le comunicazioni delle opzioni da parte dei soggetti beneficiari, a fronte delle spese sostenute nel 2020, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici. L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, anche per il tramite dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, utilizzando l’apposito modello individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrare 283847 dell’8 agosto 2020 e con le specifiche tecniche indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 326047 del 12 ottobre 2020.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2021, per le spese sostenute nel 2020; entro il 16 marzo 2022, per le spese che saranno sostenute nel 2021.

2I beneficiari

I soggetti che possono beneficiare delle detrazioni edilizie sono i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo giuridico idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese (circolare 19/E del 2020). In particolare:

Soggetti che possono beneficiare
In qualità di possessori
proprietari e nudi proprietari
titolari di diritti reali di godimento
usufruttuari
titolari di uso
titolari di abitazione
superficiari.

In qualità di detentori
locatari
conduttori
comodatari.

Nel caso di detrazione Irpef, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, i possessori o detentori devono essere necessariamente soggetti passivi Irpef (quindi, sia esercenti che non esercenti attività di impresa, arte e professione); nel caso invece dell’ecobonus (articolo 14 del Dl 63/2013), di sismabonus (articolo 16 del Dl 63/2013), del bonus facciate (articolo 1, commi 219-223, della legge 160/2019), del bonus colonnine di ricarica di veicoli elettrici (articolo 16-ter del Dl 63/2013), i possessori o detentori possono essere sia soggetti Irpef che Ires.
Discorso più complicato per i beneficiari del Superbonus 110%, per via dei requisiti particolarmente stringenti previsti dall’articolo 119, comma 9, del Dl 34/2020:
a) se destinatari degli interventi sono i condomini, a fronte degli interventi sulle parti comuni di proprietà condominiale dell’edificio, possono essere beneficiari sia soggetti Irpef che i soggetti Ires;
b) se destinatari degli interventi sono singole unità immobiliari o parti comuni di edifici su cui non sussiste però una proprietà di tipo condominiale, i beneficiari possono essere solo le persone fisiche che sostengono la spesa al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni; le Onlus, le organizzazioni di volontariato o associazioni promozionali; associazioni o società sportive dilettantistiche.

3Gli obblighi comunicativi

Diverso invece il discorso con riferimento al soggetto che materialmente è tenuto alla presentazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione, ai sensi dell’articolo 121 del Dl n. 34/2020. Questi è:
a) per gli interventi eseguiti su unità immobiliari e su parti comuni di edifici relativamente alle quali non sussiste una proprietà di tipo condominiale, il beneficiario stesso della detrazione (provvedimento 283847 del l’8 agosto 2020). Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’art. 119 del Dl 34/2020 (c.d. Superbonus 110%), la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata invece esclusivamente dal soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità;
b ) per gli interventi eseguiti su parti comuni degli edifici relativamente alle quali sussiste una proprietà di tipo condominiale, l’amministratore di condominio. Nel caso invece di condomini minimi (articolo 1129 del Codice civile, composti da un numero non superiore ad 8 condòmini), la comunicazione potrà invece essere inoltrata da uno dei condòmini.

4Gli interventi interessati dall'opzione

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013, la possibilità di optare tra lo sconto sul corrispettivo o di cedere la detrazione fiscale a soggetti terzi, spetta per gli interventi che seguono.

Recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del Tuir
Si tratta cioè degli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (“manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo”, "interventi di ristrutturazione edilizia”) effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d), sempre dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (“manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo”, “interventi di ristrutturazione edilizia”), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Efficienza energetica di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020
Si tratta della riqualificazione energetica, compresa quella per cui spetta la detrazione Superbonus 110%, di cui all’articolo 119, commi 1 e 2.

Adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl 63/2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020
Si tratta degli interventi antisismici (c.d. “Sismabonus”), compresa la misura sulla detrazione da Superbonus 110%, di cui all’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020.

Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 160/2019
Si tratta del c.d. “Bonus facciate”.

Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Dl 34/2020
Si tratta degli interventi sui solari fotovoltaici, compresa la misura da Superbonus 110%, prevista dall’articolo 119, commi 5 e 6, del Dl 34/2020.

Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del Dl 63/2013, e di cui al comma 8 dell’articolo 119
Si tratta, in ultimo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresa la misura da Superbonus 110% prevista dall’articolo 119, comma 8, del Dl 34/2020.
Restano escluse dalla possibilità generalizzata di opzione per la cessione a terzi del corrispondente credito, o per l’applicazione dello sconto sul corrispettivo in fattura di pari ammontare da parte del fornitore, soltanto le detrazioni Irpef di cui all’articolo 16-bis del Tuir che sorgono a fronte delle lettere da c) a l) del comma 1, ove non possano rientrare in altre tipologie di interventi per i quali l’opzione è possibile.

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