Adempimenti

Redditi 2020, nuova sanzione per il rilascio di visto infedele

Pubblicata la circolare 19/E delle Entrate con le istruzioni per Caf e professionisti

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il Fisco spiega le novità del 2019 e le regole da seguire per la compilazione dei modelli 730/2020 o Redditi 2020 delle persone fisiche, per l’anno 2019. Con la circolare 19/E dell’8 luglio 2020, l’agenzia delle Entrate fornisce la «guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità». Si tratta della quarta “guida”, visto che con la circolare 7/E del 4 aprile 2017 è stata pubblicata la prima «Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016».

Come le precedenti, anche la nuova guida costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti d’imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’amministrazione finanziaria.

La circolare 19/E tiene conto delle novità intervenute relativamente all’anno d’imposta 2019, ma lascia inalterato l’impianto generale, per consentire una più agevole consultazione da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori. Scopo della circolare è fornire soluzioni univoche sia per chi deve presentare il 730 su delega dei contribuenti, apponendo il visto di conformità (Caf e professionisti), sia per gli uffici nello svolgimento delle attività di assistenza e controllo documentale e di liquidazione delle imposte.

Un particolare approfondimento riguarda le novità dello scorso anno in materia di visto di conformità. L’articolo 39, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997, come modificato dall’articolo 7-bis del Dl 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, prevede che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il responsabile dell’assistenza fiscale (Raf) e, in solido con quest’ultimo, il Caf, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Come specificato nella circolare 12/E del 24 maggio 2019, la norma è entrata in vigore il 30 marzo 2019. Di conseguenza, le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai Caf e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.

Al riguardo, si ricorda che il visto di conformità, che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso Iva infrannuale, si rilascia mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell’apposito spazio dei modelli dichiarativi e che per i modelli 730 non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che il responsabile dell’assistenza fiscale, o il professionista abilitato, svolge le attività di controllo ai fini del visto di conformità.

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