Redditi d’impresa esclusi dalla certificazione unica
La categoria dei redditi d’impresa non rientra fra quelle soggette agli obblighi di indicazione nella certificazione unica,non rilevando in ogni caso il regime impositivo opzionato dal contribuente in merito ai redditi così percepiti. Sono, invece, sottoposte a certificazione le categorie dei redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo sia abituale che occasionale, le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, assoggettate a ritenuta d’acconto;le provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, di cui all’articolo 25-bis del Dpr 600 del 1973; le indennità per la cessazione di rapporti di Agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva. La certificazione deve essere rilasciata anche dai condòmini in veste di sostituti di imposta, qualora abbiano pagato nel 2016 corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto, assoggettati a ritenuta del 4 per cento, anche se effettuati nell’esercizio di attività di impresa (articolo 25-ter del Dpr 600/1973).
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