Adempimenti

Redditi Enc, la data d’acquisto «pesa» sui codici per il superammortamento

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti beneficiari del super e dell’iperammortamento con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata (circolari 23/E/2016 e 4/E/2017), pertanto il modello Redditi Enc 2018 è stato modificato per recepire le novità previste per il biennio 2017 e 2018. A tal proposito, si specifica che, ai sensi dell’articoli 73 del Tuir, gli enti non commerciali sono soggetti Ires e, nell’ipotesi di esercizio non coincidente con l’anno solare, sono tenuti a presentare il modello dichiarativo approvato il 31 gennaio per l’esercizio in corso al 31 dicembre precedente. Ad esempio, nell’ipotesi di periodo d’imposta dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018, l’ente non commerciale presenterà il modello Redditi Enc 2018.

Il periodo di effettuazione dell’acquisto influenzerà, di conseguenza, i codici da utilizzare per indicare l’extra quota deducibile del costo di acquisto (o del canone di leasing) relativo a beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali. Nel caso di reddito d’impresa, la maggior deduzione dovrà essere indicata tra le «altre variazioni in diminuzione» di cui al rigo RF55 per gli enti in contabilità ordinaria o tra gli «altri componenti negativi» del rigo RG22 per quelli in semplificata.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali, diversi da quelli all’allegato A della Legge 232/2016, effettuati entro:
•il 31 dicembre 2017 o entro il 30 giugno 2018, con acconto versato per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017, la maggiorazione è del 40% (RF55, codice 50 – RG22, codice 27);
•il 31 dicembre 2018 o entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 si sia versato almeno il 20% del prezzo, il costo di acquisto è maggiorato del 30% (RF55, codice 57 – RG22, codice 36).

Qualora l’ente produca reddito da lavoro autonomo, ai fini dichiarativi, non dovrà distinguere sulla base del periodo di acquisto, ma semplicemente tra beni acquistati (RE7) e beni in leasing (RE8). Si precisa che i veicoli sono super ammortizzabili solo se utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività e se acquistati entro il 31 giugno 2018, purché si sia versato un acconto pari al 20% entro l’ultimo giorno di dicembre 2017.

L’iperammortamento, invece, che compete ai soli titolari di reddito di impresa si divide in due agevolazioni. La prima, riservata ai beni materiali strumentali individuati dall’allegato A della legge 232/2016, consiste in una maggiorazione del 150% del costo o del canone e compete per gli acquisti effettuati entro:
•il 31 dicembre 2017, prorogato al 30.09.2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione (RF55, codice 55 – RG22, codice 28);
•il 31 dicembre 2018, differito al 31 dicembre 2019, purché sia stato versato il 20% del prezzo entro il 2018 (RF55, codice 58 – RG22, codice 37).

Il secondo beneficio incluso nell’iperammortamento riguarda i beni immateriali inclusi nell’allegato B della legge 232/2016 e consente una maggiorazione del 40% del costo, se gli acquisti sono effettuati entro:
•il 31 dicembre 2017 o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione (RF55, codice 56 – RG22, codice 29);
•il 31 dicembre 2018 posticipato al 31 dicembre 2019, purché sia stato versato il 20% del prezzo entro il 2018 (RF55, codice 59 – RG22, codice 38).

Infine, si ricorda che sono comunque esclusi dall’agevolazione i beni materiali strumentali per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e i beni all’allegato 3 della legge 208/2015.

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