Adempimenti

Redditi finanziari, rebus nel 770

di Marco Piazza

La probabile proroga dei termini di presentazione del modello 770 è, quest’anno, quanto mai necessaria.

Benché per la maggior parte dei contribuenti il modello serva solo per riepilogare i dati le informazioni relative alle ritenute operate, versate e compensate già comunicate in occasione della trasmissione delle certificazioni uniche, per gli intermediari finanziari - tenuti alla comunicazione dei dati relativi ai redditi di natura finanziaria - l’adempimento quest’anno è particolarmente oneroso a causa delle numerose modifiche apportate alla modulistica.

Va detto che la nuova modulistica testimonia lo sforzo degli estensori di razionalizzare i tracciati, tendo conto delle importanti novità introdotte con il Dlgs 195 del 2015 (impropriamente chiamo “Semplificazioni”) che ha obbligato ad effettuare nel modello F24 le compensazioni fra crediti e debiti per ritenute e imposte sostitutive regolate dal Dpr 445 del 1997, prima fattibili direttamente nel modello 770.

Ma ormai ogni sforzo di incasellare nel modulo l’infinita casistica causata dallo stratificarsi delle norme richiede capacità sovraumane.

Solo a titolo esemplificativo si segnalano alcuni dubbi.

La principale novità di quest’anno è che nel quadro ST la colonna “Importi utilizzati a scomputo” può essere utilizzata solo per la compensazione degli acconti dell’imposta sostitutiva sul risparmio amministrato e dei crediti d’imposta derivanti dal quadro RU, il che fa ritenere che ogni altra compensazione (fatta eccezione per quelle esplicitamente previste nella modulistica, come la gestione del conto unico nel quadro SQ e degli acconti IVIE nel quadro SO) debba avvenire mediante F24, (risoluzione 13/E del 2015). Tuttavia non è chiaro:

•come debba essere indicato il minor versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul risparmio amministrato 2016 in seguito all’utilizzo (risoluzione 91/E del 2013) dell’eccedenza di acconto 2015 non compensato fra gennaio e novembre del 2016;

•se l’obbligo di utilizzare il modello F24 riguardi anche la compensazione dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi (Ivca) con l’imposta sui proventi delle polizze di assicurazione (compensazione prevista dall’articolo 1, comma 2 del Dl 209 del 2002 e non dal Dpr 445 del 1997 sulla compensazione interna delle ritenute versate in eccesso); se questo fosse l’orientamento dell’Agenzia sarebbe superata la circolare 41/E del 2012 nella quale l’applicazione del Dpr 445 veniva circoscritta alla compensazione delle eccedenze di Ivca (rispetto all’imposta sostitutiva) rimborsate al contraente. Tra l’altro non è stata meglio spiegata la modifica alla denominazione del codice tributo 6780 (che, dal 24 aprile 2017, può essere utilizzato solo avvalendosi dei servi telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate per effetto della risoluzione 68/E del 2017), fino a ora utilizzato solo dalle imprese d’assicurazione per la compensazione delle imposte sulle riserve matematiche, ma ora riferito anche agli intermediari che intervengono nella riscossione dei proventi derivanti da polizze di compagnie estere in libera prestazione di servizi (risoluzione 76/E del 2017);

•se sia confermato, come si ritiene, che la compensazione delle ritenute rimborsate ai sostituiti o versate in eccesso non sia sottoposta al limite di 700 mila euro e al visto di conformità (risoluzione 73/E del 2015 e 31/e del 2014);

•se alle stesse conclusioni si possa pervenire per compensazioni di ritenute e imposte sostitutive in eccesso risultanti dal modello 770 (risoluzione 9/E del 2005); compensazioni che, a giudicare dalla risoluzione 68/E del 2017, dovrebbero comunque essere fattibili utilizzando l’home banking anziché il canale Entratel.

Alcune incertezze nella compilazione del modello 770 derivano dal mancato recepimento, nella modulistica, di specifici chiarimento contenuti nella prassi dell’Agenzia. Ad esempio:

costituisce errore bloccante indicare nel campo 2 del rigo SG23 un’Ivca dovuta diversa dallo 0,45% del valore delle polizze al 31 dicembre 2015. Ma l’Ivca dovuta è spesso inferiore perché la risoluzione 74/E del 2013 ha fissato un tetto massimo al versamento dell’imposta per evitare che il credito per Ivca ecceda una certa percentuale del valore della polizza;

si ha notizia che alcune fiduciarie hanno dovuto pagare cartelle di centinaia di migliaia di euro per non aver trovato il modo di indicare nel modello 770 le eccedenze di Ivca certificate dalla fiduciaria “uscente” che devono essere compensate da quella che ha ricevuto il nuovo incarico dal cliente. La procedura è prevista dalla circolare 41/E del 2012, ma manca nel quadro SX un campo per comunicare il trasferimento del credito. Il problema è banale e la correttezza del comportamento della fiduciaria è facilmente dimostrabile, ma gli operatori dei call center difficilmente possono assumersi la responsabilità di annullare rettifiche fatte dal controllo automatizzato per questi importi e in una materia così specifica.

Alcune novità sono un enigma. Nelle istruzioni al punto 10 del rigo ST 38 compare una nuova nota “J” da indicare «nel caso in cui il sostituto ha effettuato il versamento alla scadenza prevista dal comma 1 bis dell’articolo 14 Dlgs n. 47 del 2000». Un tuffo nel passato: la norma parla dell’equalizzatore sui proventi delle polizze vita, mai entrato in vigore per i contratti assicurativi, perché soppresso da una sentenza del Tar prima che fosse emanato lo specifico decreto attuativo.

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