I temi di NT+Agricoltura

Redditi dei terreni, coltivatori esentati anche per il 2021

Prorogato di un anno anche l’esonero contributivo per gli agricoltori under 40

di Gian Paolo Tosoni

Un altro anno di esenzione per il reddito dei terreni a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Lo prevede l’articolo 1, comma 38, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

La modifica è molto semplice nel senso che aggiunge l’anno 2021 nell’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 nel quale erano già previsti gli anni dal 2016 al 2020. Inoltre la norma abroga il secondo periodo del medesimo comma il quale prevedeva che per l’anno 2021 la esenzione era ridotta alla metà. Teoricamente dal periodo di imposta 2022 la tassazione dei redditi dovrebbe ritornare in misura piena.

Ne consegue che anche per il prossimo periodo di imposta (dichiarazione 2022), il reddito dominicale ed agrario dei terreni agricoli non concorre a formare il reddito imponibile per le persone fisiche in possesso delle qualifiche professionali ed iscritte nella gestione previdenziale agricola.

L’esenzione da Irpef spetta alle persone fisiche anche soci di società semplice. Invece non ne usufruiscono i soci di società agricole come le Snc, Sas e Srl trasparenti che hanno optato per la tassazione catastale (articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006). Il loro reddito, infatti, ha sempre natura di reddito di impresa , anche se hanno optato per il reddito agrario, e quindi non possono usufruire della esenzione (Agenzia delle Entrate circolare n. 8 del 7 aprile 2017, paragrafo 9).

Percentuali di compensazione iva

Per un altro anno si applicherà la maggiorazione delle percentuali di compensazione ai fini dell’Iva per le cessioni di animali vivi della specie bovina compreso il genere del bufalo e suina. In sostanza anche per il 2021 il ministero dell’Economia di concerto con il ministero delle Risorse agricole può stabilire le predette percentuali fino alla misura massima del 7,7% per i bovini e 8% per i suini. Probabilmente verranno confermate quelle vigenti del 7,65% e del 7,95%.

Giovani agricoltori

Prorogato di un anno e quindi fino al 31 dicembre 2021 l’esonero totale dell’accredito contributivo per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale; l’esenzione si applica per un periodo di 24 mesi.

Acquisto terreni agricoli minimali

Un’altra disposizione è contenuta nel comma 41 e vuole favorire la composizione fondiaria anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni, del valore inferiore o uguale a 5.000 qualificati agricoli a favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale non si applica l'imposta fissa di registro ai sensi della legge n. 25/2010. Forse la norma vuol dire che non si applica nemmeno l’imposta fissa di registro altrimenti si applicherebbe quella ordinaria del 9%. Probabilmente la norma vuole evitare che su importi modestissimi il peso dell’importo di 200 euro sia percentualmente oneroso. Rimane quindi l’imposta ipotecaria fissa e quella catastale dell’uno per cento.