Imposte

Reddito di lavoro autonomo per il sostituto di guardia medica

La risposta a interpello 414 nega la qualificazione come reddito da lavoro dipendente

Il medico sostituto di continuità assistenziale (sostituto di guardia medica) produce redditi da lavoro autonomo e non da lavoro dipendente.

Così la risposta ad interpello n. 414 del 25 settembre, sull'attività del medico incaricato della sostituzione nel servizio di continuità assistenziale (quello che comunemente si designa come «guardia medica»). La risoluzione 41/E/2020 (si veda l'articolo del 15 luglio scorso) aveva chiarito che – in linea generale – l'esercizio di attività che richiedono l'iscrizione all'albo professionale (in questo caso, dei medici) va necessariamente considerata attività professionale non occasionale, perché l'abitualità dell'esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione all'albo (così ritiene anche la Cassazione, sentenza n. 2297/1987). La risposta n. 414 illustra invece la distinzione rispetto alla categoria dei redditi di lavoro dipendente.

Il quesito è stato infatti rivolto da un medico a cui la competente Ausl aveva comunicato che avrebbe trattato gli emolumenti come redditi di lavoro dipendente (articoli 49 e successivi del Tuir). Dissentendo da tale qualificazione, il contribuente chiedeva all'Agenzia se non fosse più corretto considerare tali redditi di lavoro autonomo professionale (articolo 53, comma 1, del Tuir), richiamando l'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) Tuir, il quale, disciplinando i redditi assimilati al lavoro dipendente da collaborazioni coordinate e continuative, precisa che se l'attività rientra nell'oggetto della professione i relativi compensi vengono attratti nell'ambito del reddito professionale.

L'Agenzia ricorda che, in linea generale, l'esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio l'attività libero professionale intramuraria dei medici dipendenti del Ssn), produce reddito di lavoro autonomo qualunque sia la prestazione effettuata.

Sulla scorta di un proprio precedente, poi, afferma che solo per il medico titolare del servizio di continuità assistenziale gli emolumenti possono rientrare nei redditi di lavoro dipendente, in relazione alla rigida disciplina di tale rapporto (si veda la risoluzione 14/E del 5 febbraio 1999); le conclusioni di allora possono essere confermate oggi per il medico che riceve l'incarico a tempo indeterminato previsto dall'articolo 65 del vigente Accordo collettivo nazionale.

Chi, invece, svolge il servizio di guardia medica in base ad un incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione non può essere considerato un lavoratore dipendente e, pertanto, produce reddito di lavoro autonomo. La risposta adombra anche l'ipotesi della produzione di redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir), «se trattasi di attività meramente occasionale»: i precedenti richiamati, tuttavia, inducono a ritenere che possa trattarsi di casi del tutto marginali perché l'iscrizione all'albo dei medici di per sé fa scattare la presunzione di abitualità dell'esercizio della professione medica.

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