Controlli e liti

Redditometro al socio dopo l’accertamento alla Srl a ristretta base

Per la Cassazione non è possibile vanificare la fondatezza dell’atto utilizzando redditi in nero

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di Laura Ambrosi

Non si può giustificare l’accertamento da redditometro con i maggiori redditi contestati e definiti con altre metodologie accertative. È questo quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21412 depositata il 6 ottobre.

Al socio di una società di capitali a ristretta base azionaria era contestata quota parte del maggior reddito accertato in capo alla srl. Tale rettifica diventava definitiva in conseguenza di una conciliazione giudiziale. Nelle more, in capo al medesimo soggetto veniva notificato un accertamento sintetico da redditometro in quanto secondo l'ufficio i beni mobili e immobili posseduti erano incongrui rispetto al reddito dichiarato.

Il contribuente si difendeva dimostrando che le spese alla base del maggior reddito individuato con il redditometro erano state sostenute con somme in nero derivanti da omessi ricavi della srl per i quali gli era stato contestato - quale socio della società a ristretta base azionaria - la percezione di dividendi non dichiarati. Tale contestazione era stata anche definita con conciliazione giudiziale.

La commissione provinciale e la commissione regionale ritenevano illegittimo il redditometro in quanto risultava evidente che i ricavi occultati dalla società, di cui il contribuente deteneva la maggioranza assoluta, erano tali da coprire il maggior reddito accertato e quindi giustificavano la capacità di acquisto e di mantenimento dei beni mobili e immobili. L’Agenzia ricorreva per cassazione eccependo, in sintesi, che l'accertamento di qualsiasi reddito non dichiarato dal contribuente non possa vanificare la fondatezza dell’accertamento sintetico.

La Cassazione ha accolto il ricorso. In particolare, secondo i giudici di legittimità, la prova contraria che incombe sul contribuente, a fronte di un accertamento sintetico, consiste (comma 4, articolo 38 Dpr 600/73) nella dimostrazione che il relativo finanziamento «sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile». In tali categorie non rientra la disponibilità di un reddito ulteriore non dichiarato che sia conseguenza della presunzione di maggior reddito percepito dalla partecipazione a srl a ristretta base azionaria.

La pronuncia lascia perplessi. Sembra trascurarsi, innanzitutto, che con l’accertamento di un maggior reddito di fatto vengono rettificati i maggiori valori imponibili in capo al contribuente rispetto a quelli originariamente dichiarati.

In secondo luogo la sentenza pare non considerare che il redditometro ha la sua ragion d’essere nel confronto nella mancanza di giustificazione dei consumi del contribuente rispetto ai redditi dichiarati. Se tuttavia per i consumi viene provato l’utilizzo di somme in evasione di imposta, poi emerse e tassate per effetto di un altro accertamento, mal si comprende perché il contribuente debba essere sanzionato due volte.

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