Imposte

Regali e cene di Natale dello studio, due vie per ridurre i costi

Deduzioni Irpef limitate per gli omaggi ai clienti, piene per quelli ai dipendenti. Anche il regime Iva è differenziato a seconda del destinatario

I professionisti e tutti i lavoratori autonomi che si apprestano, in vista del Natale, a sostenere spese per omaggi per i propri dipendenti, clienti, fornitori e altri soggetti terzi, potranno dedurre i costi e detrarre l’Iva in modalità differenti a seconda del soggetto destinatario e dell’importo dell’omaggio.

L’omaggio che il lavoratore autonomo donerà sarà un bene che non deriva dalla propria attività professionale; pertanto la distinzione sarà sulla tipologia di destinatario del bene.

I doni a terzi

Rientrano in questa categoria sia i clienti che i fornitori, compresi quelli potenziali.

Ai fini Irpef, gli acquisti di omaggi a terzi sono spese di rappresentanza a prescindere dall’importo (articolo 54, comma 5, del Tuir). Queste spese sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Ai fini Iva, la differenza nel trattamento sta nell’importo dell’omaggio:

entro i 50 euro (ossia per un bene di importo inferiore o uguale a 50 euro) di imponibile del bene omaggio, l’Iva è totalmente detraibile (articolo 19-bis1, lettera h, del Dpr 633/1972);

oltre i 50 euro di imponibile del bene omaggio l’Iva è totalmente indetraibile.

Il cesto natalizio viene considerato come un unico bene, pertanto i 50 euro sono da rapportare al costo complessivo del cesto e non ai singoli beni che lo compongono.

Ai fini Irap, a prescindere dall’importo, i costi sostenuti per gli omaggi sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 dispone che: «La base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata».

La successiva cessione degli omaggi è per il professionista fuori campo Iva ossia a prescindere dall’importo, per mancanza del presupposto oggettivo previsto dall’articolo 2, comma 1, n. 4) del Dpr 633/1972.

I doni ai dipendenti

Ai fini Irpef gli acquisti di omaggi per i dipendenti del professionista sono da considerare spese per prestazioni di lavoro dipendente e quindi deducibili al 100% in base all’articolo 54, comma 1 del Tuir. Mentre l’Iva è indetraibile al 100% per mancanza di inerenza (articolo 19, comma 1, Dpr 633/72).

Anche ai fini Irap il costo è indeducibile per espressa previsione normativa (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 446/1997). Per la successiva cessione valgono le stesse considerazioni relative ai beni omaggiati a soggetti terzi.

Le cene

Se il professionista decide di offrire la tipica cena di Natale, occorre distinguere se la cena (o pranzo o buffet che sia) è offerta:

1 solo ai dipendenti. In questo caso si tratta di una liberalità a favore dei dipendenti deducibile nel limite del 75% in quanto spesa relativa a somministrazione di alimenti e bevande (articolo 54, comma 5, del Tuir) e nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. L’Iva è sempre indetraibile, così come la spesa deve considerarsi indeducibile ai fini Irap;

2 anche a soggetti terzi (compresi i dipendenti): viene considerata una spesa di rappresentanza, pertanto sarà deducibile nel limite del 75% in quanto spesa relativa a somministrazione di alimenti e bevande e nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta sia ai fini Irpef che Irap. L’Iva sarà indetraibile (in quanto spesa di rappresentanza).

Discorso diverso se la cena fosse offerta al cliente, o potenziale cliente in occasione, ad esempio, di visita agli uffici poiché in tal caso varrebbe, anche per i professionisti, il passaggio dell’articolo 1, comma 5, del Dm del 19 novembre 2008 che esclude dalla nozione di spese di rappresentanza quelle rivolte a clienti per finalità promozionali.

Naturalmente per il professionista forfettario nessuna spesa è deducibile a causa della determinazione forfettaria del reddito, neanche le spese per l’acquisto degli omaggi.

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