Imposte

Regime per cassa, sono riportabili senza limiti le perdite precedenti al 2018

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Perdite d'impresa maturate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte con la legge 145/2018 (comma 23) per ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria con riporto illimitato. È quanto chiarisce definitivamente la circolare 8/E/2019 (par. 2.13) dedicato appositamente alle modifiche introdotte dai commi 23 a 26 dell'articolo unico della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) in tema di utilizzo delle perdite da parte dei soggetti Irpef. La soluzione era stata in qualche modo implicitamente anticipata dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2019 secondo cui le novità influenzano anche le perdite d'impresa “ordinarie” antecedenti al 2018 per le quali non si è esaurito il quinquennio di riporto previsto dalle regole precedenti (si tratta delle perdite generate nei periodi dal 2013 al 2017). Tali perdite, quindi, potranno essere riportate in avanti senza limiti temporali ed utilizzate per abbattere i redditi d'impresa dei successivi periodi tenendo conto comunque dei nuovi limiti di utilizzo. La circolare chiarisce che anche le perdite attribuite ai soci dalle Srl trasparenti sono ora riportabili senza vincoli di tempo, sempre nei limiti dell'80% degli altri redditi d'impresa conseguiti in ciascun anno e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Il documento affronta anche il tema inerente il regime transitorio relativo all'utilizzo delle eccedenze delle perdite d'impresa dei soggetti che applicano l'articolo 66 del Tuir (i cosiddetti semplificati per cassa) maturate nel corso del 2017. Tali perdite, lo ricordiamo, sono utilizzabili:

nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Non era chiaro quale fosse il destino delle eventuali eccedenze non utilizzate entro il 2020. La circolare, in linea con la relazione illustrativa alla legge 145/2018, precisa che le perdite 2017 non utilizzate nel triennio 2018/2020 possono comunque essere compensate negli esercizi successivi secondo l'ordinario meccanismo di riporto: nessun limite temporale e limite dell'80 per cento,

Le perdite maturate nel periodo di applicazione del regime “dei contribuenti minimi” continuano invece ad essere trattate secondo la disciplina speciale prevista dall’articolo 1, comma 108, della legge 244/2007 (massimo riporto quinquennale e possibile utilizzo integrale).

Da ultimo segnaliamo che non sono stati resi chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo delle perdite d'impresa nel periodo di cessazione dell'attività. Logica vuole che in questi casi le eccedenza di perdite possano essere utilizzate integralmente fino al loro esaurimento e senza rispettare alcun limite in quanto le disposizioni previste dal Tuir mirano solo a diluire l'utilizzo delle perdite ma non a proibirne l'uso.

Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2019

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