Imposte

Regime per cassa al test dell’autoconsumo

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di Giovanni Petruzzellis

Regime di cassa per le imprese minori al test della tassazione delle operazioni di autoconsumo. A seguito dell’integrale sostituzione dell’articolo 66, comma 1, del Tuir, il regime fiscale applicabile risulta particolarmente articolato. Il reddito deve essere determinato con un criterio «misto», cioè in parte di cassa ed in parte di competenza. Inoltre vanno considerate le disposizioni che disciplinano la rilevanza degli accantonamenti, ammortamenti e di altri componenti reddituali.

La differenza determinata applicando il criterio di cassa puro (incassi al netto dei pagamenti e delle spese) deve essere aumentata di alcuni componenti reddituali che vanno, tuttavia, determinati in base ad un diverso criterio. Focalizzando l’attenzione sulle operazioni di estromissione e di autoconsumo, il legislatore prevede che la differenza tra i ricavi e gli altri proventi percepiti e le relative spese sostenute (pagate) debba essere aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir. La norma precisa testualmente che «si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore».

Il richiamo all’articolo 57 si è reso necessario in quanto l’operazione di estromissione dei beni destinati alle finalità personali o familiari dell’imprenditore, non determina mai un incasso corrispondente al valore della prestazione. La necessità di incrementare il reddito determinato in base al principio di cassa, pertanto, è dovuta alla volontà di attribuire rilevanza ai ricavi da autoconsumo che, diversamente, in quanto mai percepiti, sarebbero rimasti esclusi dal computo.

Ciò in quanto le predette operazioni non danno mai luogo all’incasso della relativa prestazione. Per tale ragione il legislatore ha previsto la rilevanza tout court dei ricavi conseguenti alle predette operazioni di autoconsumo.

È intuibile, ad esempio, che se un commerciante la cui attività ha per oggetto la vendita di articoli di abbigliamento, soddisfa i bisogni della propria famiglia prelevando dal magazzino quanto è necessario per le esigenze dei propri familiari, non potrà mai realizzarsi alcun incasso dell’operazione.

Conclusioni analoghe possono essere riferite alla verifica dei requisiti per l’applicazione del regime di contabilità semplifica, condizione quest’ultima preordinata all’applicazione del regime di cassa. La verifica del mancato superamento dei limiti previsti all’articolo 18, comma 1, del Dpr 600/73 (400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 700mila euro per le altre attività), nella nuova formulazione introdotta dalla legge di Bilancio 2017, dovrà essere verificato avendo riguardo esclusivamente ai ricavi percepiti (incassati). Tuttavia dovranno essere comunque considerati, indipendentemente dall’applicazione del principio di competenza o di cassa, i ricavi dovuti alle operazioni di «autoconsumo» per le quali non potrà mai verificarsi alcun incasso. Pertanto il legislatore ha ritenuto necessario anche in questo ambito prevederne espressamente la rilevanza.

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