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Regime forfettario, verifica sull’attività riconducibile

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di Giovanni Petruzzellis

La domanda


Un mio cliente è in regime forfetario con un’attività professionale di geologo. Allo stesso tempo, è socio amministratore al 33% di una srl dal 2015, che svolge attività di costruzione di edifici. Può rimanere nel regime forfetario oppure è condizione di decadenza? Ho trovato varie interpretazioni tra cui l’attività svolta dal contribuente in regime forfetario non deve essere riconducibile a quella esercitata dalla società a responsabilità limitata dallo stesso controllata, avendo riguardo all’aspetto sostanziale più che al codice di attività ateco. La precisazione è contenuta nella risposta del Mef (ministero economia e finanze) al question time 5-01274 in commissione finanze alla camera. Vorrei dei chiarimenti.

L’applicazione del regime forfettario è esclusa per i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, «controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni» (articolo 1, comma 57, lettera d, legge 190/2014)
Nel caso proposto, è possibile sostenere che l’attività di geologo non sia riconducibile a quella di costruzione di edifici. La norma citata, tuttavia, non contiene alcuna indicazione sui criteri da seguire ai fini della verifica del predetto requisito della «riconducibilità». Come correttamente osservato dal lettore, in risposta all’interrogazione parlamentare numero 5-01274, il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita anche l’agenzia delle Entrate, ha chiarito che tale verifica debba essere effettuata non solo in base alla tipologia dei codici Ateco, bensì considerando anche l’effettiva correlazione tra l’attività svolta individualmente e quella prodotta in forma societaria.

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