Regime forfettario, verifica sull’attività riconducibile
L’applicazione del regime forfettario è esclusa per i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, «controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni» (articolo 1, comma 57, lettera d, legge 190/2014)
Nel caso proposto, è possibile sostenere che l’attività di geologo non sia riconducibile a quella di costruzione di edifici. La norma citata, tuttavia, non contiene alcuna indicazione sui criteri da seguire ai fini della verifica del predetto requisito della «riconducibilità». Come correttamente osservato dal lettore, in risposta all’interrogazione parlamentare numero 5-01274, il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita anche l’agenzia delle Entrate, ha chiarito che tale verifica debba essere effettuata non solo in base alla tipologia dei codici Ateco, bensì considerando anche l’effettiva correlazione tra l’attività svolta individualmente e quella prodotta in forma societaria.
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