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Regime degli impatriati solo per i redditi prodotti in Italia

Sono prodotti in Italia i redditi da lavoro dipendente e autonomo, se prestati nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui la remunerazione provenga da un soggetto estero

di Giovanni Petruzzellis

La domanda

Un cittadino nato in Italia, trasferito all’estero (Ue) da più di cinque anni, laureato, rientra in Italia e apre la partita Iva come lavoratore autonomo. Presterà servizi a una ditta committente italiana, a una spagnola ed a una slovacca. Per fare questo, dovrà recarsi per brevi soggiorni in Spagna e in Slovacchia. L’agevolazione fiscale del regime degli impatriati spetta per il fatturato complessivo che verrà emesso (compreso quello nei confronti delle società estere) o solo per il fatturato alla società italiana?
G. G. - Genova

Le agevolazioni previste nell’ambito del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, sono applicabili ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Come chiarito nella circolare 17/E del 2017, tale limitazione è in linea con la finalità della norma tesa ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività. Per individuare tali redditi, il documento di prassi rinvia ai criteri di collegamento territoriale previsti dall’articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, il quale considera prodotti in Italia i redditi da lavoro dipendente e autonomo, se prestati nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui la remunerazione provenga da un soggetto estero. Ne consegue, pertanto, che l’agevolazione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro svolta fuori dai confini dello Stato.

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