Regime premiale Isa, compensazione dopo 10 giorni anche per i contribuenti affidabili
Per crediti superiori a 5mila euro anche chi è esente dal visto di conformità dovrà attendere 10 giorni dopo la dichiarazione
Anche in relazione alle dichiarazioni Iva e dei redditi 2020 (per l’annualità 2019) sono state ribadite, da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate (Provvedimento n. 183037 del 30 aprile 2020), le modalità di fruizione del set di benefici derivanti dal conseguimento di un voto pari o superiore a 8 in sede di redazione dei modelli Isa 2020.
Diversi sono i vantaggi di cui potrà fruire il contribuente affidabile, si va dalla esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, alla disapplicazione della normativa sulle società non operative o in perdita sistemica, dalla riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/73 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Dpr 633/72 con riferimento all’Iva, alla esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/73 e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/72.
Ma il beneficio sul quale la stretta attualità ci spinge a soffermarci è rappresentato dall’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti piuttosto che per la richiesta di rimborso Iva.
In particolare, il punto 2.1 del citato Provvedimento concede l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai contribuenti che, per il periodo 2019, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto, maturati nell’annualità 2020;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette (Irpef, Ires e Irap) maturati nel periodo d’imposta 2019.
Il calcolo dell’affidabilità
Rispetto allo scorso anno (Provvedimento del 10 maggio 2019), la principale novità riscontrabile nel Provvedimento del 30 aprile 2020 è presente al punto 2.3, ove viene per la prima volta sdoganato il concetto di ’media semplice’ applicato al voto del biennio 2018/2019.
Ci si riferisce, in particolare, alla innovazione per la quale “I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019”.
Ciò significa che anche il contribuente che non ottiene un punteggio almeno pari a 8 per il 2019 può ottenere l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale dei redditi se conseguono un punteggio di affidabilità almeno pari a 8,5 come media dei punteggi Isa per il 2018 - 2019.
La medesima formulazione riguarda la possibilità di usare la media semplice (sempre con voto medio almeno pari a 8,5) relativa al biennio 2018/2019 al fine di evitare l’apposizione del visto di conformità in sede di richiesta del rimborso Iva per l’anno 2020 per importi non superiori a € 50.000 come pure in sede di richiesta del rimborso Iva relativo ai primi tre trimestri del 2021.
Intendiamoci, il nostro giudizio sulla novella disposizione è positivo, non foss’altro perché il contribuente non ne potrebbe mai avere nocumento.
Infatti, laddove un contribuente dovesse aver conseguito un voto pari a 10 nel 2018 e nel 2019 dovesse ottenere un voto pari a 7, ecco che la media semplice pari a 8,5 gli consentirebbe di lucrare i benefici dell’esonero da visto per entrambe le annualità anche se il singolo voto conseguito nel 2019, da solo, non gli avrebbe consentito di raccogliere il beneficio.
Al contrario, laddove egli dovesse aver conseguito un voto pari a 7 nel 2018 (anno in cui evidentemente non ha potuto godere dell’esonero da visto) e adesso dovesse ottenere un voto pari a 10, ecco che per tale contribuente non cambierebbe assolutamente nulla.
Vedi tabella 1
Il limite per la compensazione
La versione attualmente vigente dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 241/97 prevede, all’ultimo periodo, che “la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
Giova evidenziare che, ai fini del superamento o meno della soglia di 5.000 euro, nell’ambito delle imposte dirette si guarda alla singola dichiarazione, cosicché in presenza di contestuale trasmissione di una dichiarazione Irap 2020 con credito di 4.000 euro e di una dichiarazione irpef con credito di 3.500 euro, non sarà richiesta l’apposizione del visto di conformità per poter liberamente compensare tutti i 7.500 euro (codici 3800/2019 per l’Irap e 4001/2019 per l’Irpef).
Vedi tabella 2
Invece sul versante Iva, si dovrà guardare separatamente, ai fini della sorveglianza della soglia di libera compensazione, da un lato al “binario” della dichiarazione annuale e dall’altro al “binario” delle tre dichiarazioni infrannuali, con il risultato che non sarà necessario apporre il visto di conformità in presenza di un credito annuale pari a 4.500 euro e di una sommatoria di crediti infrannuali pari a 4.800 euro.
Sarà invece necessario apporre il visto di conformità alla dichiarazione infrannuale che causerà il superamento della soglia di 5.000 euro, per cui ove con il Mod. Tr relativo al 2° trimestre 2020 venga richiesto a rimborso/compensazione un importo pari a 3.800 euro e con il Mod. Tr relativo al 3° trimestre venga richiesto a rimborso/compensazione un importo pari a 2.000 euro, non si potrà compensare che 1.200 euro di tale importo senza l’apposizione del visto di conformità, mentre per poter compensare l’importo residuo si dovrà aver dotato di visto di conformità il Mod. Tr 3/2020.
Le interrelazioni tra i due limiti
Ultimata questa disamina delle varie casistiche collegate all’emersione dei crediti in dichiarazione ed al sistema di premialità previsto dagli Isa, va rilevato il “corto circuito” che si crea nel momento in cui, pur in presenza di un credito (ad esempio Irpef) pari a 18.000 euro e con un voto già determinato in misura pari o superiore a 8, i sistemi di controllo dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) rifiutano il file di compensazione nel momento in cui si oltrepassa la soglia di “libertà” fissata in 5.000 euro, in quanto, in assenza di presentazione della dichiarazione, il “voto Isa” non ha ancora effetto.
In tal modo si costringe il contribuente, virtuoso ed affidabile, ad attendere il decimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione prima di poter utilizzare in compensazione tutto il proprio credito pari a 18.000 euro ovvero, in ogni caso, la parte che eccede 5.000 euro.
Inoltre, qualora un contribuente dovesse trasmettere tardivamente il modello redditi 2020 (entro il 28/02/2021) pur in assenza di crediti ma comunque con un voto pari almeno a 8, egli non potrà utilizzare liberamente il credito Iva formatosi nel 2020 sino a 50.000 euro se non dopo il decimo giorno successivo alla trasmissione di tale modello redditi 2020, con ciò vanificando, di fatto, il dettato normativo che, in teoria, avrebbe consentito la piena compensabilità del credito Iva (oltre 5.000 euro) già a decorrere dal 10 febbraio 2021, ove la presentazione della relativa dichiarazione avvenisse il 1° febbraio.
I contribuenti (ed i professionisti) devono, quindi, opportunamente memorizzare che il voto Isa almeno pari a otto non ha il “potere” di trasformare in 20.000 euro il limite di crediti compensabili liberamente prima della presentazione della dichiarazione, limite che resta fissato a 5.000 euro. La premialità interviene, al momento di trasmettere la dichiarazione da cui emerge la sussistenza delle relative condizioni, con riferimento al livello di credito che impone l’apposizione del visto ai fini della compensazione, che da 5.000 passa a 20.000.
Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.
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