Controlli e liti

Regime società di comodo, l’interpello non è obbligato

L’ordinanza 28251/2021 della Cassazione: ai fini Iva la società ritenuta non operativa può detrarre l’imposta versata

di Laura Ambrosi

Per la disapplicazione del regime sulle società di comodo non è obbligatoria la presentazione dell’interpello, tanto meno l’eventuale risposta negativa non impugnata può costituire la cristallizzazione della posizione.

La contribuente, infatti, può sempre dimostrare in giudizio le circostanze che hanno reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi senza che possa operare alcuna limitazione di sorta. A confermare questi principi è la Cassazione con l’ordinanza 28251/2021.

L’agenzia delle Entrate notificava ad una società una cartella di pagamento conseguente al controllo automatizzato con la quale venivano pretese le maggiori imposte previste per le società di comodo.

La contribuente impugnava il provvedimento che era confermato per entrambi i gradi di merito.

In particolare, secondo il Collegio di appello, era legittima la pretesa in quanto la società nell’istanza di interpello presentata per la disapplicazione del particolare regime, non aveva offerto una dettagliata descrizione delle circostanze scriminanti.

La decisione veniva impugnata in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che in base alla norma (articolo 30 legge 724/1994) l’interpello disapplicativo non è una condizione di procedibilità o di limitazione della tutela giurisdizionale del contribuente. Egli infatti, pur non avendo presentato tale istanza, può decidere di non adeguarsi ai valori minimi e nel successivo giudizio superare la presunzione di non operatività allegando e dimostrando circostanze oggettive che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi stimati. La Suprema Corte ha poi precisato che anche la mancata impugnazione della risposta negativa all’istanza di interpello non cristallizza alcuna posizione. Deve essere sempre riconosciuta al contribuente la possibilità di impugnare gli atti successivamente notificati dimostrando la sussistenza di condizioni disapplicative della particolare disciplina senza alcuna preclusione, compresa la possibilità di dettagliare meglio quanto già indicato nell’istanza presentata.

Ai fini Iva, poi, in applicazione del principio di neutralità, la società ritenuta non operativa può comunque detrarre l’imposta assolta anche se non ha presentato l’interpello, perché la prova del proprio diritto può sempre essere fornita in sede processuale. La Ctr aveva erroneamente escluso che la società potesse produrre ulteriori e più dettagliate ragioni non inserite nella prodromica istanza di interpello presentata.

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