Adempimenti

Registratori telematici, via libera al bonus anche per i forfettari

Credito d’imposta utilizzabile dal mese successivo all’ultimo adempimento (tra acquisto, intervento o pagamento)

di Giorgio Gavelli

Via libera all’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa telematici anche per i contribuenti in regime forfettario, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato l’ultimo degli adempimenti tra l’acquisto o l’intervento e il pagamento della relativa fattura. Tra i tanti temi affrontati dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E/2020 trova risposta anche uno dei quesiti più ricorrenti nel corso di Telefisco 2020 relativamente ai soggetti in regime forfettario.

Il problema era sorto a seguito del testo letterale della disposizione normativa, che non prevedeva i soggetti esonerati dagli adempimenti Iva, tra cui le liquidazioni periodiche. L’articolo 2, comma 6-quinquies, del Dl 127/2015 stabilisce che nel 2019 e nel 2020, a fronte dell’acquisto o dell’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è concesso ai contribuenti un contributo, sotto forma di credito d’imposta, complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio. Tale credito d’imposta si utilizza in compensazione «a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione» telematica, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il provvedimento del 28 febbraio 2019 ha precisato che il credito (quadro RU) è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo, e che la compensazione può avvenire esclusivamente con il modello F24 (codice tributo «6899») trasmesso per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, senza possibilità di rimborso o di cessione del relativo importo.

Il riferimento alla liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura di acquisto/adattamento ha messo in crisi i soggetti, quali i forfettari, che, pur essendo obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi – ove non certifichino tutte le operazioni tramite fattura –, non sono soggetti agli adempimenti periodici Iva. Scartata (in quanto del tutto incoerente con le finalità del beneficio) la tesi secondo cui tali soggetti non avrebbero avuto diritto al bonus, restava da comprendere il momento a partire dal quale questi contribuenti avrebbero potuto compensare il credito in F24. Il dubbio trova ora risposta al paragrafo 4 della circolare n. 3/E del 21 febbraio scorso, in cui si conferma che il credito «è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento».

Quindi, se il soggetto forfettario acquista il registratore telematico (o adatta il modello precedentemente in uso) a marzo 2020, la compensazione avviene a partire da aprile, a condizione che entro marzo la fattura relativa sia stata pagata. In pratica, il via libera all’utilizzo del bonus scatta a partire dal mese successivo all’ultimo adempimento tra quello di acquisto/adattamento del registratore e quello del pagamento della relativa fattura. Anche se la circolare non lo dice, presumibilmente è necessario essere anche in possesso della fattura medesima. Non è invece necessario distinguere tra liquidazione mensile e trimestrale, atteso che per il forfettario tale adempimento non sussiste proprio.

Il calcolo dell’Iva e le regole per i pagamenti
Confermato anche il fatto che l’Iva pagata per l’acquisto/adattamento entra a far parte della base su cui calcolare il credito d’imposta, se per il soggetto non costituisce una imposta detraibile: per l’acquisto di un apparecchio del costo di 400 euro più Iva – per un importo, considerata un’aliquota ordinaria del 22 per cento, a 488 euro – il credito d’imposta per gli esercenti in regime forfettario è di 244 euro.

In caso di pagamento rateale, la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto. Ad esempio, a fronte di una fattura d’acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (comprensivi di Iva), con pagamento in cinque rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020, i contribuenti forfettari a febbraio 2020 possono utilizzare un credito pari a 50 euro (50% di 100 euro). Lo stesso dicasi per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali, sino al raggiungimento del limite legislativamente previsto.

Va infine ricordato cosa si intende per modalità tracciabile di pagamento, senza il rispetto della quale non si ha diritto al bonus. Occorre infatti pagare con:
assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali di cui al Rd 1736/1933 e al Dpr 144/2001;
mezzi di pagamento elettronici previsti all'articolo 5 del Dlgs 82/2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) con determinazione 8/2014, tra i quali rientrano l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale;
carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

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