Registrazione semplificata per le bollette-fatture dei servizi di pubblica utilità
Emissione di fattura elettronica per i corrispettivi dovuti per i servizi di pubblica utilità addebitati mediante bolletta-fattura, restando comunque valide le semplificazioni circa le modalità di registrazione dei relativi corrispettivi. Con la risposta ad interpello n. 476 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate si è occupata delle regole che disciplinano la documentazione fiscale delle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, e per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di fognatura e depurazione. Le regole sono stabilite dal Dm 366/2000 secondo cui, per la relativa certificazione fiscale, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture (analoghe disposizioni sono dettate dal Dm 370/2000 per le operazioni nelle telecomunicazioni e la risposta è valida anche per tale settore).
L’istanza è stata proposta da un Comune che gestisce in forma diretta il servizio idrico integrato. Sino al 31 dicembre 2018 l’addebito dei corrispettivi per i servizi è avvenuta con bollette-fatture. L’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, ha interessato anche i soggetti, compreso il Comune istante, che documenta le operazioni con bollette-fatture. Il dubbio ha riguardato la possibilità di continuare o meno ad avvalersi delle semplificazioni che consentono di registrare in maniera complessiva i corrispettivi riscossi e le bollette-fatture non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione. Più precisamente, l’articolo 2 del Dm 366/2000 permette di effettuare le annotazioni nel registro dei corrispettivi. Le bollette-fatture emesse possono essere invece annotate singolarmente nel registro Iva vendite ovvero le annotazioni possono essere effettuate indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare. L’Agenzia ribadisce come l’equiparazione tra bollette e fatture implica che, con l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica, i soggetti che prestano servizi di pubblica utilità sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche.
Secondo le Entrate l’assimilazione delle bollette-fatture alle fatture elettroniche – con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune – non esclude la loro riconducibilità al Dm 370/2000 e alle connesse semplificazioni. La risposta garantisce a tutti gestori di servizi di pubblica utilità, a fronte dell’obbligo di emettere e-fatture, di continuare a gestirne la registrazione in maniera semplificata rispettando i termini di liquidazione dell’imposta da effettuarsi entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre anche in caso di corrispettivo non riscosso.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 476/2019