Adempimenti

Registri Iva precompilati con debutto scaglionato

Dal 13 settembre consultabili le bozze dell’Agenzia con dati di fatture e scontrini

Debutto scaglionato e in via sperimentale per le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche. Per tutto il 2021 e per il 2022, soggetti interessati saranno solamente i contribuenti trimestrali nei confronti dei quali a partire dal 13 settembre 2021 saranno infatti resi disponibili i relativi documenti predisposti dalle Entrate sulla base dei dati ritraibili da fatture elettroniche, corrispettivi telematici ed esterometro. Per il restante periodo di imposta 2021 e per tutto il 2022, le bozze dei documenti non verranno inoltre predisposte anche per alcune specifiche categorie di contribuenti a prescindere dalla tempistica mensile o trimestrale di liquidazione dell’imposta. Ad esempio, saranno esclusi tutti i commercianti al minuto che non hanno ancora adeguato i propri registratori telematici al tracciato 7.0 e che, pertanto, trasmettono i dati senza distinzione di aliquote applicate ed utilizzando la ventilazione dei corrispettivi. Dal 10 febbraio 2023, sarà inoltre disponibile la bozza della dichiarazione annuale Iva con riguardo alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

Sono alcune delle regole operative contenute nel provvedimento 183994/2021 pubblicato l’8 luglio, con cui l’agenzia delle Entrate ha dato concreta attuazione a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015. Tale norma, nell’ambito delle misure in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, si occupa delle semplificazioni amministrative e contabili correlate, facendo venire meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite per quei soggetti passivi di imposta che convalidano, se le informazioni proposte sono complete, o integrano nel dettaglio i dati esposti nelle bozze.

Le bozze dei registri Iva, acquisti e vendite, di ciascun mese sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Più nel dettaglio, nel registro delle fatture emesse, relative a ciascun mese ed ordinate in base alla data dell’operazione, verranno inserite le fatture con data dell’operazione ricadente nel mese e inviate al Sistema di interscambio (Sdi) con data di consegna o di impossibilità di recapito compresa tra il primo giorno del mese a cui si riferisce il registro e l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel registro degli acquisti relativi a ciascun mese vengono inserite, in un ordine determinato in base alla data di ricezione o presa visione, le fatture ricevute nel mese con data dell’operazione ricadente nel mese, le fatture ricevute nel mese con data dell’operazione ricadente nei mesi precedenti tranne quelle annotate nei registri dei mesi precedenti e le fatture ricevute entro e l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, con data dell’operazione ricadente nel mese. Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) saranno invece disponibili dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Il soggetto passivo Iva, direttamente o tramite l’intermediario delegato, può verificare i dati proposti nelle bozze dei registri Iva accedendo, tramite applicativo web, nella sezione dedicata del portale «Fatture e corrispettivi».

Il contribuente, tenuto conto anche delle altre informazioni relative a operazioni documentate con bolletta doganale segnalate dalle Entrate, può convalidare dati e registri o, in caso contrario, integrandoli nel dettaglio. La convalida o l’integrazione, di entrambi i registri, deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: quest’attività fa venire meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, i quali saranno mantenuti e resi disponibili dalle Entrate al contribuente per quindici anni.

A seguito della convalida o dell’integrazione, l’Agenzia procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale. Solamente la convalida effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta, garantisce al contribuente la messa a disposizione della bozza non solo della dichiarazione annuale Iva ma anche del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla stessa.

IL MECCANISMO
1. La platea
Gli operatori interessati

I destinatari dei registri precompilati Iva sono i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia

O Per il 2021 (operazioni effettuate dal 1° luglio) e per il 2022, in via sperimentale, le bozze vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei contribuenti trimestrali

O Solo per il 2021 sono esclusi dalla predisposizione delle bozze i contribuenti che liquidano l’Iva per cassa

2. Le esclusioni
Per il 2021 e il 2022

O Contribuenti mensili

O Contribuenti che: operano con regimi speciali Iva; applicano l’Iva separatamente; aderiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo; sono sottoposti a fallimento; sono soggetti a split payment

O Commercianti al minuto con ventilazione corrispettivi

O Distributori automatici

O Cessioni di benzina o di gasolio per autotrazione

O Prestazioni sanitarie

3. La convalida
Gli effetti sulla tenuta

O Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: convalida o integrazione delle bozze dei registri Iva (sia per gli acquisti sia per le vendite), che vengono predisposte dalle Entrate

O Viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva

O Registri Iva convalidati o integrati nel dettaglio sono tenuti direttamente dall'agenzia delle Entrate

4. L’accesso
I canali utilizzabili

O Accesso tramite applicativo web, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno della sezione dedicata del portale «Fatture e corrispettivi»

O Accesso diretto o tramite intermediario delegato in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©