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Registri precompilati Iva, niente obbligo di tenuta solo con convalida o integrazione

I primi documenti saranno accessibili dal 13 settembre 2021 per le operazioni relative al terzo trimestre 2021

di Rosario Farina

Con il provvedimento 183994/2021 dell'8 luglio 2021, l’agenzia delle Entrate definisce le regole operative cha danno attuazione a quanto disposto dall'articolo 4 del Dlgs 127/2015, facendo venire meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite per quei soggetti passivi di imposta che convalidano o integrano i dati esposti nelle bozze proposte nell'area web riservata.

Il provvedimento 183994/2021 dell'8 luglio 2021, rende ufficiale la partenza dell'operazione registri Iva precompilati anche per le partite Iva, seppur per fasi.

I registri Iva precompilati saranno i primi documenti accessibili: si parte dal 13 settembre 2021 per le operazioni relative al terzo trimestre 2021 e, per i soggetti che convalideranno i dati senza modifiche o che integreranno le informazioni proposte nelle bozze verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri.

Le bozze delle Lipe precompilate, in relazione alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, saranno invece rese disponibili dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Si dovrà attendere, invece, per la dichiarazione Iva precompilata, che partirà con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 e la prima bozza della dichiarazione annuale sarà messa a disposizione dal 10 febbraio 2023.

Il provvedimento dell'8 luglio 2021 specifica inoltre che la convalida o integrazione dei registri deve essere effettuata, per ciascun trimestre, con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia a quello degli acquisti, qualora elaborati.

L'integrazione dei registri Iva precompilati o la convalida della bozza senza modifiche saranno il presupposto per poter accedere alle Lipe e alla dichiarazione Iva precompilata.

Come si legge nel provvedimento dell'agenzia delle Entrate, solo per i trimestri per i quali i registri sono convalidati e integrati, verranno predisposti:

- la bozza della comunicazione della liquidazione periodica Iva, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate nei registri;

- il modello F24 di pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

L'uso dei registri Iva precompilati per l'intero periodo d'imposta apre poi le porte all'accesso alla dichiarazione Iva precompilata predisposta in bozza dall'agenzia delle Entrate, così come al modello F24 elaborato sulla base dei dati indicati nella dichiarazione annuale.

Il provvedimento attuativo dell'8 luglio scorso prevede 2 allegati che descrivono in modo analitico la struttura e i principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva (allegato A) e le specifiche tecniche relative alla fornitura dei registri Iva precompilati (allegato B) e consentono di gestire in modo puntuale il processo operativo da parte dei contribuenti.

Dal punto di vista operativo, i documenti Iva precompilati saranno resi disponibili all'interno del portale «Fatture e corrispettivi», dove sarà presente un'apposita sezione dalla quale il contribuente li potrà visualizzare, modificare e integrare, e infine scaricarli in formato elaborabile.

Le informazioni necessarie per i registri Iva saranno prelevate, in via sperimentale:

- dai dati delle operazioni, acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (soprattutto, operazioni intracomunitarie e servizi Ue o extra-Ue);

- dai dati dei corrispettivi, acquisiti telematicamente (articolo 4, comma 1, Dlgs 127/2015).

Le bozze dei registri Iva, acquisti e vendite, di ciascun mese sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Nel registro degli acquisti relativi a ciascun mese vengono inserite, in un ordine determinato in base alla data di ricezione o presa visione, le fatture ricevute nel mese con data dell'operazione ricadente nel mese, le fatture ricevute nel mese con data dell'operazione ricadente nei mesi precedenti tranne quelle annotate nei registri dei mesi precedenti e le fatture ricevute entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, con data dell'operazione ricadente nel mese.

La convalida o l'integrazione, di entrambi i registri, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: quest'attività fa venire meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, i quali saranno mantenuti e resi disponibili dalle Entrate al contribuente per quindici anni.

Se la convalida dei registri è effettuata per tutti i tre mesi del trimestre, l'agenzia delle Entrate elabora la bozza della comunicazione della liquidazione periodica (Lipe) e se è effettuata per tutti i dodici mesi dell'anno d'imposta, l'agenzia delle Entrate elabora la bozza della dichiarazione annuale.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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