Controlli e liti

Registro di 200 euro sulle clausole penali dei contratti d’affitto

di Rosanna Acierno

Le pattuizioni inserite nel contratto di locazione al fine di disporre il divieto di sublocazione e/o la maggiorazione degli interessi legali in caso di mancato pagamento del canone scontano sempre una autonoma e ulteriore imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, a prescindere da quella già versata per la registrazione del contratto. È questa la conclusione a cui è giunta la Ctp Milano 618/1/2019 depositata il 13 febbraio 2019 (presidente Roggero, relatore Chiametti), confermando la tesi di tanti uffici territoriali che, negli ultimi tempi, hanno messo nel mirino le clausole penali apposte a contratti di affitto già registrati.

Nel caso esaminato dalla Ctp Milano, alla società immobiliare veniva richiesto il pagamento di imposta di registro di 200 euro, oltre a sanzioni nella misura del 30% e interessi, per le clausole presenti nel contratto di locazione già assoggettato regolarmente a imposta di registro.

La società impugnava l’atto, eccependo l’illegittimità della pretesa per violazione dell’articolo 21 del Dpr 131/86, sostenendo che le clausole inserite nel contratto, lungi dal rappresentare una pattuizione autonoma, erano di fatto accessorie.

La Ctp respinge il ricorso e afferma che alla clausola penale si applica, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva (articolo 27 del Dpr 131/86), soggetti dunque a imposta autonoma in misura fissa pari a 200 euro e, al momento dell’esplicazione dei suoi effetti, all’imposta proporzionale nella misura del 3% (al netto dei 200 euro già versati).

Si tratta di pattuizioni penali che assumono natura autonoma, seppure a carattere accessorio, rispetto al contenuto e alla causa del contratto principale in relazione al quale non ha un rapporto di necessario collegamento e interdipendenza.

Nei contratti di locazione, al fine di tutelarsi da eventuali inadempimenti o da risoluzioni anticipate, sia il locatore che il locatario prevedono spesso, volontariamente, l’inserimento di clausole penali (disciplinate dall’articolo 1382 del Codice civile): così si stabilisce, in via preventiva, la somma che dovrà essere corrisposta da una delle parti all’altra in caso di inadempimento, o una caparra confirmatoria (articolo 1385 del Codice civile) che, invece, implica il versamento anticipato della somma in caso di inadempimento.

Tuttavia se, sotto il profilo civilistico, le due previsioni contrattuali sono autonomamente ed esplicitamente regolamentate, non si può dire lo stesso sotto il profilo fiscale.

Ai fini dell’imposta di registro, infatti, il Dpr 131/86 individua soltanto il trattamento impositivo applicabile alla caparra confirmatoria, prevedendone l’assoggettamento a imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50% (nota all’articolo 10 della Tariffa, Parte I allegata al Dpr 131/86).

Il medesimo Dpr, invece, non prevede espressamente il regime applicabile alla clausola penale. Il silenzio della norma, dunque, può indurre i contraenti a non assoggettare la clausola penale a un’autonoma e ulteriore imposta di registro e a versare soltanto quella per la registrazione del contratto di locazione.

Ctp Milano, sentenza 618/1/2019

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