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Registro all’1% per i terreni da imboschimento: conta la destinazione agricola dagli strumenti urbanistici

L’interpello 233 precisa che l’acquirente si deve impegnare a mantenere la destinazione d’uso per 30 anni

di Angelo Busani

L’agevolazione per l’acquisto di terreni destinati a un’operazione di imboschimento (dettata dall'articolo 51 Dl 104/2020, convertito in legge 126/2020), è stata oggetto della risposta a interpello 233 dell’agenzia delle Entrate del 9 aprile 2021, nella quale è stato esaminato un caso specifico prospettato all’agenzia delle Entrate.

Il beneficio fiscale in questione consiste nell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota dell’1 % per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli che siano adibiti all’imboschimento, stipulati entro il 31 dicembre 2020.

L’agevolazione è concessa a qualsiasi soggetto acquirente (persona fisica o giuridica) e può portare anche alla debenza di un’imposta di importo inferiore a mille euro (che è la soglia minima dell’imposta di registro quando è dovuta in misura proporzionale per atti recanti il trasferimento della proprietà di beni immobili).

L’agevolazione concerne la sola imposta di registro e non si estende alle imposte ipotecaria e catastale, le quali restano dovute nella misura ordinariamente prescritta.

Per beneficiare dell’agevolazione in parola, l’acquirente è tenuto a rendere, nell’atto di acquisto, «la dichiarazione di destinazione del terreno all’imboschimento». L’acquirente deve altresì dichiarare l’impegno «a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall’acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro».

Quanto alla destinazione d’uso del terreno, la norma in esame prescrive che si tratti di terreni agricoli: ne consegue che tale destinazione deve risultare dagli strumenti urbanistici vigenti, non rilevando la destinazione di fatto del terreno all’uso agricolo.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 % delle stesse imposte.

Inoltre, in caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni in esame, il loro vincolo di destinazione d’uso decade dopo 30 anni dalla data dell’atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l’aliquota ridotta.