Registro fisso sul verbale di conciliazione per il trasferimento di quote
Al verbale di conciliazione giudiziale sul trasferimento di partecipazioni sociali deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza 17511/2017 .
In accoglimento dell’appello proposto da due contribuenti, la Commissione tributaria regionale della Lombardia annullava l’avviso di liquidazione loro notificato per imposta proporzionale di registro su verbale di conciliazione giudiziale tra i medesimi stipulato in data 28 maggio 2008. Rovesciando la ratio decidendi di primo grado, il giudice d’appello affermava che il verbale di conciliazione avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa, avendo a oggetto una cessione di quote tra soci. A fronte di ciò l’agenzia delle Entrate ha deciso di ricorrere per Cassazione denunciando la violazione del Dpr 131/ 1986, articolo 37, per aver il giudice d’appello escluso la tassazione proporzionale del verbale di conciliazione nonostante questo prevedesse l’obbligo per una parte di versare all’altra una somma di denaro.
A giudizio del collegio di legittimità il motivo deve ritenersi infondato in quanto il verbale di conciliazione giudiziale deve essere tassato con l’imposta di registro adeguata al contenuto dell’accordo che in esso viene recepito. Il Dpr 131 del 1986 infatti, all’articolo 37, equipara la conciliazione giudiziale alla sentenza passata in giudicato, ma detta equiparazione deve essere coordinata con le previsioni di tariffa le quali, rapportandosi al contenuto economico dell’atto, esprimono gli indici di capacità contributiva. Per la Suprema corte, pertanto, il giudice d’appello ha correttamente ritenuto infondata la pretesa erariale di tassare il verbale di conciliazione tra i contribuenti con l’aliquota proporzionale del 3% prevista per la «condanna al pagamento di somme» (articolo 8 tariffa parte I).
Cassazione, sentenza 17511/2017