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Registro imprese, altri 12 mesi nella sezione speciale alle start up iscritte fino al 19 maggio

Circolare Mise: escluse dalla proroga sia le startup con iscrizione scaduta al 19 maggio 2020 sia quelle iscritte dopo

La proroga di 12 mesi del termine di iscrizione delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, prevista dall’articolo 38, comma 5, del decreto Rilancio (Dl 34/2020), si applica solamente alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020. Lo ha precisato il Mise con la circolare 3724/C del 19 giugno 2020, in risposta a una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Unioncamere nazionale in relazione all’efficacia temporale della disposizione.

La norma prevede che «il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative … è prorogato di 12 mesi»

Data la formulazione della norma, erano possibili due scenari interpretativi.

Da un lato, la proroga poteva essere interpretata come una misura di carattere “eccezionale”, applicabile alle sole imprese regolarmente iscritte nella sezione speciale del Registro alla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19 maggio 2020.

Secondo un’altra interpretazione, la proroga poteva comportare un’estensione “a regime”, da 5 a 6 anni, del termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale, come tale applicabile anche alle imprese ivi iscritte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il Mise si allinea alla prima interpretazione, prendendo spunto dalla relazione illustrativa al decreto Rilancio, in cui si legge che la previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 su tutto il settore delle startup.
In particolare, secondo il Mise il riferimento all’emergenza pandemica lascia intendere che si sia in presenza di una norma di carattere eccezionale che svolge i propri effetti «una tantum». Restano in definitiva escluse dalla proroga sia le startup la cui iscrizione è scaduta alla data del 19 maggio 2020, sia quelle la cui iscrizione è avvenuta successivamente alla stessa data.

Fatta questa precisazione, il Mise prosegue rilevando che, ai sensi dello stesso comma 5 dell’articolo 38, la proroga ha valenza unicamente ai fini dell’accesso delle startup agli incentivi pubblici ed ai fini della loro revoca (si pensi, tra l’altro, al regime di deroga alle norme in materia fallimentare).

Di contro, la proroga non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge. Ciò vuol dire che, nonostante l’estensione del termine di iscrizione nella sezione speciale del registro, le startup innovative potranno usufruire degli incentivi solamente per il termine “ordinario” di cinque anni. Pertanto, la startup iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà a godere dei benefici fiscali e contributivi previsti dalla legge fino al 60° mese dalla sua costituzione, decorso il quale tali benefici non saranno in ogni caso più applicabili (ad esempio, dopo il 5° anno la startup dovrà regolarmente pagare l’imposta di bollo ed i diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché il diritto annuale).