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Registro imprese, la start up che esce dalla sezione speciale perde la chance della proroga

La società cancellata d’ufficio non può fruire del prolungamento del termine di iscrizione previsto dal Dl Rilancio

di Gabriele Ferlito

La start up cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese non può godere della proroga di 12 mesi del termine di iscrizione (da 60 a 72 mesi) stabilita dall’articolo 38, comma 5, del Dl 34/2020. Lo ha chiarito il ministero dello Sviluppo economico con il parere n. 257267 del 10 novembre.

La questione riguarda il perimetro applicativo della citata disposizione del decreto Rilancio, secondo cui: «Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative (...) è prorogato di 12 mesi».

La sinteticità della disposizione ha creato sin da subito numerose incertezze interpretative, come quella affrontata dal Mise con la circolare 3724/C del 19 giugno 2020, in risposta a una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Unioncamere nazionale circa l’efficacia temporale. In particolare, in quel documento, il Mise aveva chiarito che la proroga di 12 mesi non costituisce un’estensione “a regime” del termine di iscrizione delle startup nella sezione speciale del Registro, bensì un prolungamento di carattere “eccezionale”, da inquadrare nel contesto emergenziale della pandemia, applicabile alle sole imprese regolarmente iscritte nella sezione speciale del Registro alla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19 maggio 2020.

Lo «stop & go» cancella i benefici
Proprio questa interpretazione si pone alla base della nuova richiesta di chiarimenti. Infatti, il caso esaminato nel parere del Mise riguarda una start up costituita il 4 giugno 2015 e iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese il 12 giugno 2015. Il 14 ottobre 2020 la start up è stata cancellata d’ufficio dalla sezione speciale con determina del Conservatore, a causa della mancata attestazione del mantenimento dei requisiti. Il 29 ottobre 2020 la società ha presentato nuovamente domanda d’iscrizione nella sezione speciale del Registro, ritenendo di potere comunque continuare a beneficiare del prolungamento di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale previsto dall’articolo 38 del Dl Rilancio 34/20.

In altri termini, considerato che alla data del 19 maggio 2020 la società risultava ancora iscritta alla sezione speciale, ritiene di avere integrato il requisito richiesto dalla norma (nei termini indicati dal Mise nella circolare 3724/C) per potere legittimamente fruire del prolungamento (fino al 4 giugno 2021), anche in sede di “reiscrizione”.

Il Mise, però, ha risposto negativamente. Secondo il ministero, la reiscrizione richiesta dalla società costituirebbe a tutti gli effetti una “nuova iscrizione” e non un prolungamento di quella precedente. Con la conseguenza che non può trovare applicazione la proroga dei termini di iscrizione prevista dalla normativa citata.

Peraltro – aggiunge lo Sviluppo economico – questa interpretazione garantisce la par condicio rispetto a una potenziale impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro e che non potrebbe in alcun modo godere della disposizione agevolativa di cui all’articolo 38, comma 5, del Dl 34/20.

In definitiva, a seguito della cancellazione d’ufficio intervenuta il 14 ottobre scorso, la società in questione ha esaurito il proprio periodo di permanenza nella sezione speciale.