Il CommentoDiritto

Registro pegni non possessori fuori rotta sulle quote di Srl

Rischio sovrapposizione con il Registro delle imprese

di Angelo Busani

Quando nel regolamento sul Registro dei pegni mobiliari non possessori (il Dm 114/2021, si veda l’articolo) si legge che nel Registro possono essere iscritti «la natura, la quantità e gli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravate» (articolo 3, comma 2, lettera i), n. 6), si coglie la precisa scelta del regolamento nel senso di ritenere le partecipazioni al capitale di società rientranti nel concetto di «beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa …, a esclusione dei beni mobili registrati», vale a dire nel perimetro dei beni assoggettabili a pegno non possessorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dl 59/2016 (la legge istitutiva del pegno non possessorio).

Si tratta, dunque, anzitutto, di una decisa presa di posizione nel considerare le quote di Srl come «beni mobili non registrati», quando invece il Tribunale di Milano (22 dicembre 2017, in un caso di usucapione) confutando, con dovizia di argomentazioni, la precedente e datata giurisprudenza di legittimità (Cassazione 7409/1986, 697/1997, 934/1997, 5494/1999, 22361/2009), ha viceversa ritenuto la quota di Srl come un bene registrato, che, come tale, si sottrarrebbe alla disciplina del pegno non possessorio.

Inoltre, nella prassi notarile, la considerazione della quota di Srl come bene registrato è da moltissimi anni costantemente praticata, quando si sottopongono le quote di Srl a fondo patrimoniale (articolo 167, comma 1, del codice civile) o a vincolo di destinazione (articolo 2645-ter del codice civile): in entrambe le norme si parla, infatti, di “beni mobili registrati” (se non fossero considerabili come tali, questi atti in effetti non dovrebbero potersi stipulare).

Comunque, l’istituzione del Registro dei pegni mobiliari non possessori pone (per quote di Srl e di società di persone) il tema della compresenza del Registro delle imprese, in quanto la legge sul pegno non possessorio di certo non abroga il Codice civile quando prescrive la pubblicità del pegno su partecipazioni al capitale di società. Evidentemente, d’ora innanzi, per verificare se una partecipazione è gravata da pegno non sarà sufficiente consultare il Registro delle Imprese, ma occorrerà effettuare anche una corrispondente ispezione nel Registro dei pegni mobiliari non possessori (parallelamente, non basterà, come finora accaduto, consultare il libro soci della Spa o “fidarsi” di quanto riportato sul certificato contenente le azioni). Inoltre, per dar vita al pegno non possessorio, occorrerà percorrere un doppio binario:

1. il binario “ordinario”, valevole per tutti i pegni (compresi quelli non possessori), il quale conduce all’iscrizione del pegno nel Registro delle imprese o, per le azioni, all’iscrizione del pegno nel libro dei soci e sul certificato azionario (oppure, per le azioni dematerializzate, nelle scritture contabili dell’intermediario presso il quale le azioni sono allocate);

2. il binario “speciale” occorrente per ottenere l’applicabilità delle specifiche norme in tema pegno non possessorio (in primis, la rotatività del pegno, la sua opponibilità ai terzi e le regole di escussione in caso di inadempimento).

A quest’ultimo riguardo, occorre por mente al fatto che il pegno possessorio è riservato ai «beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa» (articolo 1, comma 2, dl 59/2016): ma non sarà difficile provare che, se una società partecipa ad altra società, si tratta di una quota di partecipazione «destinata all’esercizio dell’impresa» da parte del soggetto datore di pegno.

Infine, mentre il pegno “tradizionale” su quote societarie si deve necessariamente costituire con atto pubblico o scrittura privata autenticata (in ragione dell’essere finalizzati alla pubblicazione nel Registro delle imprese), all’iscrizione del pegno non possessorio si può far luogo mediante “semplice” «atto scritto» (articolo 1, comma 3, del Dl 59/2016); requisito che il regolamento 114/2021 declina facendo riferimento sia al pegno risultante «in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente … o di provvedimento dell’autorità giudiziaria» sia al pegno risultante da un «contratto sottoscritto digitalmente», con ciò equiparandosi, mediante una fonte regolamentare, tre tipologie di atti autentici a un documento privo dei requisiti di autenticità.