Controlli e liti

Registro sul ramo aziendale ceduto: stop all’avviso sprint dopo il Pvc

Illegittimo l'atto notificato prima dei 60 giorni previsti per le note del contribuente: la Ctr Lombardia applica il principio anche ai fini delle imposte ipocatastali

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di Giorgio Gavelli

L’atto impositivo emesso ante tempus – ossia in violazione dei 60 giorni previsti dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 – è illegittimo, anche se la pretesa riguarda l’imposta di registro calcolata sul maggior avviamento presunto in occasione della cessione di un ramo d’azienda. Confermando la decisione di primo grado, la sentenza 1539/26/2019 della Commissione tributaria regionale lombarda (presidente e relatore Labruna) valorizza il contraddittorio procedimentale, “punendo” l’eccessiva fretta con cui l’Agenzia ha notificato l’avviso di liquidazione a cedente e cessionario, obbligati in solido ai sensi dell’articolo 57 del Dpr 131/1986.

Lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) prevede, al comma 7 dell’articolo 12, che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

La fattispecie esaminata dai giudici lombardi è abbastanza particolare, in quanto normalmente gli avvisi di liquidazione riguardanti le imposte di registro e ipocatastali non sono preceduti da una verifica fiscale in azienda. Nel caso specifico, tuttavia, la notifica dell’atto impositivo è avvenuta a seguito di una verifica operata dalla guardia di Finanza, e prima che scadessero i prescritti 60 giorni dal rilascio del Pvc.

Sia in primo che in secondo grado questa violazione del contraddittorio è stata ritenuta decisiva da parte dei giudici, ancor più delle contestazioni proposte dalle società ricorrenti contro la determinazione dell’avviamento effettuata dall’Agenzia.

La commissione regionale ricorda che la Corte di cassazione ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus anche con riferimento all’imposta di registro (pronunce 10069/2014 e 23670/2018), ritenendo l’inosservanza del termine di legge alla stregua di una irrimediabile violazione del contraddittorio procedimentale. E non è possibile, in questo caso, far riferimento alle sentenze che riconoscono indispensabile il previo espletamento del contraddittorio nei soli casi in cui sia espressamente previsto a pena di nullità dell’atto (ex multis, si veda l’ordinanza 8619/2018 di Cassazione). È infatti lo stesso articolo 12, comma 7, ad affermare esplicitamente tale conseguenza dell’atto in tutti i casi in cui l’anticipazione non sia dovuta a particolare e motivata urgenza.

L’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 (introdotto dal Dl 34/2019) prevede l’obbligo dell’invito al contraddittorio del contribuente prima dell’emissione dell’atto impositivo solo nei casi diversi da quelli «in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo».

È interessante, comunque, osservare come, nonostante la disposizione non indichi espressamente a quali settori impositivi sia applicabile, l’Agenzia abbia ritenuto (con circolare 17/E/2020) che l’imposta di registro (così come quelle ipotecarie, catastali, di successione e donazione) non rientri nel perimetro applicativo. Ad ogni modo, questa norma riguarda solo gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, per cui non poteva riguardare il giudizio in esame.

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