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Registro Terzo settore, commercialisti in prima linea negli adempimenti

Interessanti opportunità per i professionisti in vista della operatività attesa per aprile

di Maurizio Postal e Gabriele Sepio

Commercialisti in prima linea negli adempimenti pubblicitari presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Per i professionisti iscritti all’albo si aprono interessanti opportunità nell’ambito della riforma a fronte dell’imminente operatività del Registro (attesa per aprile di quest’anno). Alcune di queste sono state già illustrate dal Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) con riferimento alla partecipazione degli stessi nell’organo di controllo e collegio sindacale degli enti del Terzo settore (Ets). Organismi che scattano, in alcuni casi, al superamento di determinate soglie e, in altri, con modalità automatiche in relazione al modello giuridico prescelto.

A confermare il ruolo assegnato nel decreto Runts ai dottori commercialisti vi è anche la circostanza che gli stessi rientrano espressamente tra i soggetti deputati al deposito degli atti relativi agli enti iscritti nel Registro, accanto al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa (cui l’ente appartiene) e agli amministratori abilitati dell’ente medesimo (articolo 20, comma 2 del Dm 106/20).

Attenzione però ai criteri soggettivi e oggettivi. Come si evince dal decreto Runts, i commercialisti costituiscono l’unica categoria di professionisti espressamente ammessa ad assolvere gli adempimenti relativi agli Ets, purché nel rispetto dei limiti ivi previsti. Anzitutto, sono richiesti specifici requisiti di professionalità per lo svolgimento dei relativi compiti, dovendo gli stessi risultare iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti. Riprova ne è il fatto che in sede di deposito degli atti, spetterà al commercialista indicare le proprie generalità e il proprio codice fiscale nonché gli estremi di iscrizione all’Ordine nella tabella A (allegato B, paragrafo 3.1 Dm 106/20).

Inoltre, dal punto di vista oggettivo, sono precisati gli oneri documentali che gli stessi possono porre in essere: in particolare, spetterà agli stessi il solo deposito degli atti e non anche quelli di aggiornamento dei dati dell’ente, il cui adempimento sarà invece demandato al legale rappresentante dell’Ets, agli amministratori abilitati o, in mancanza, ai componenti dell’organo di controllo dell’ente.

Nella sostanza, i commercialisti potranno depositare in via telematica tutta una serie di atti e informazioni ai fini dell’iscrizione dell’ente nel Runts, in nome di quest'ultimo e dietro specifico mandato da parte del legale rappresentante dell'ente medesimo. È il caso, ad esempio, della documentazione contabile, vale a dire del bilancio di esercizio (articolo 13 del Cts) e, ove previsto del bilancio sociale (articolo 14 Cts), nonché del rendiconto delle raccolte fondi (articolo 87, comma 6 Cts) che, per gli Ets che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d'impresa, dovranno essere depositati presso gli uffici del Runts entro il 30 giugno di ogni anno (articolo 48, comma 3 Cts). Spetterà poi all’Ufficio competente del Registro, una volta ricevuti i documenti, verificare entro 60 giorni la conformità degli stessi con quanto previsto dalle disposizioni del Codice applicabili alla tipologia di Ets di riferimento.