Registro dei titolari di società, tempi e regole per comunicare i dati
Il libero accesso al registro dei titolari effettivi di società e gruppi rimane uno dei problemi principali del nuovo adempimento previsto dal Dlgs 125/2019 che ha dato attuazione alla V Direttiva antiriciclaggio. E la bozza di decreto attuativo messa a punto dal ministero dell’Economia e consultabile sul sito Internet del dicastero lo conferma, prevedendo limitazioni solo in casi davvero particolari.
Il decreto previsto dall’articolo 21, comma 5 del Dlgs 231/2007, come modificato dal Dlgs 125/2019, disciplina le regole di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sull’individuazione del nominativo del titolare effettivo. La bozza rimarrà in consultazione pubblica fino al 28 febbraio 2020 al fine di acquisire spunti utili che ci si augura vengano poi recepiti durante la stesura finale del provvedimento.
Va sottolineato che il libero accesso al registro limita fortemente le società e i gruppi che hanno necessità di una riservatezza dal punto di vista commerciale. La bozza di decreto esclude l’accesso solo nei casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace, minore d’età o le situazioni in cui dall’accesso all’informazione potrebbe derivare un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile caso per caso.
Il decreto fornisce anche altri importanti chiarimenti. Vediamo i principali.
Le scadenze
Gli amministratori delle società devono acquisire e comunicare alla sezione speciale del registro imprese i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo entro il 15 marzo 2021 mediante la comunicazione unica d’impresa. Inoltre, le società che saranno costituite dopo il 15 marzo 2021 provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.
La conservazione dei dati
I contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva consultabili nell’apposita sezione del registro delle imprese saranno regolati da uno specifico atto del ministero per lo Sviluppo economico ed i dati e le informazioni contenute nella speciale sezione del registro imprese saranno resi disponibili per 10 anni.
L’accesso al registro
L’accesso al registro verrà disciplinato da un apposito allegato tecnico e con il pagamento di diritti di segreteria il cui ammontare verrà stabilito da un ulteriore decreto. Tramite l’allegato tecnico verranno altresì diramate le modalità attraverso le quali i soggetti obbligati dovranno segnalare al registro delle imprese le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni sul nominativo del titolare effettivo, consultabili nel registro e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela.
Le limitazioni
L’articolo 21, comma 2 lettera f) del Dlgs 231/2007 prevede che il registro del titolare effettivo e, quindi, la sezione del registro imprese ad esso dedicata sia accessibile al pubblico. Si tratta di un acceso ampio perché non verrà consentito solo in presenza di particolari categorie di soggetti definiti controinteressati.
L’articolo 1 della bozza di decreto ha chiarito che per soggetti controinteressati all’accesso s’intendono i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini che siano incapaci o minori di età o per i quali, dall’accesso all’informazione sulla titolarità effettiva, derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. In presenza di tali soggetti, pertanto, l’accesso alla nuova sezione speciale del registro imprese verrà precluso.