Diritto

Registro unico, iscrizione delle Onlus al test convenienza

Termine ultimo di accesso legato all’ok di Bruxelles ai nuovi regimi fiscali. Intanto resta anche l’Anagrafe attuale

di Gabriele Sepio

Anche le Onlus alla prova del Registro unico nazionale del Terzo settore. Da giovedì 24 novembre, infatti, si apriranno le porte per tutte le realtà che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Una data, questa, che segnerà per le Onlus una fase transitoria fatta di scelte e che vedrà coesistere Runts e Anagrafe onlus sino al momento in cui, con l’approvazione dei nuovi regimi fiscali da parte della Commissione Ue, non verrà meno quello previsto dal Dlgs 460/1997. A partire dal 22 novembre prossimo, infatti, l’Anagrafe delle onlus sarà congelata per le nuove iscrizioni rimanendo in piedi sino al vaglio Ue sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore.

In questo contesto, quindi, le Onlus saranno chiamate a fare delle scelte che riguarderanno non solo la sezione del Registro unico all’interno della quale iscriversi – atteso che per tali enti il legislatore non ne ha prevista una ad hoc – ma anche le tempistiche con cui accedere al Registro.

Le Onlus, infatti, a differenza di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, possono godere di tempi più dilatati avendo la possibilità di iscriversi al Registro dal 24 novembre prossimo e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione Ue avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali. In altri termini, se l’autorizzazione dovesse arrivare nel 2022 le Onlus avranno tempo fino a maro 2023 per l’iscrizione. È utile precisare che tali enti potranno iscriversi al Registro unico senza dover attendere la pubblicazione da parte delle Entrate dell’elenco degli iscritti all’anagrafe Onlus prevista all’articolo 34 del Dm 106/2020. Tale pubblicazione, infatti, dovrebbe assolvere alla funzione di coordinare, soprattutto nella fase finale dell’iter previsto, la cancellazione delle Onlus dalla Anagrafe per accedere al Registro.

Una questione dibattuta in questa fase riguarda le ipotesi in cui potrebbe sussistere una effettiva convenienza per le Onlus ad iscriversi immediatamente nel registro perdendo la relativa qualifica. Tale scelta potrebbe interessare, ad esempio, quegli enti che hanno natura erogativa e che non svolgono alcuna attività di tipo commerciale. In questo caso la Onlus perderebbe sia la qualifica che il regime fiscale di favore previsto dal Dlgs 460/1997 ma senza, tuttavia, che con l’iscrizione al Registro unico scatti alcun obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale.

Ottenendo la qualifica di Ets, ai fini della determinazione del reddito, l’ente applicherà le disposizioni ordinarie del Tuir, e continuerà a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Cts in materia di erogazioni liberali e imposte indirette. L’accesso al Registro unico permetterà di superare alcuni parametri più restrittivi previsti per le Onlus. Si pensi, ad esempio, al fatto che molte attività di interesse generale previste dal Dlgs 460/1997 non dovranno essere più rivolte a soggetti svantaggiati, garantendo così un allargamento della platea dei possibili beneficiari. La riforma ha ampliato anche lo spettro delle attività “diverse” (come la somministrazione alimenti e bevande e il merchandising) che potranno ora essere esercitate dall’ente anche in assenza di un vincolo funzionale con quelle di interesse generale. Si supera così la più stringente definizione di attività «connessa» dando la possibilità a questo tipo di enti di ricevere sponsorizzazioni, oggi preclusa dalla disciplina Onlus.

Inoltre, in caso di accesso immediato al Registro unico l’ente potrebbe beneficiare di limiti piu ampi sul fronte dei compensi ai lavoratori che oggi non possono eccedere il 20% rispetto ai Ccnl per non incorrere nella presunzione di distribuzione indiretta di utili. Il Cts prevede che l’Ets per non cadere in tale presunzione non potrà riconoscere ai propri dipendenti retribuzioni/compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, con possibilità di deroga per alcune attività in ragione di comprovate esigenze.

A prescindere dai tempi di accesso al Registro unico, le Onlus saranno, comunque, chiamate ad adeguare i propri statuti (fatta eccezione per le coop sociali) alle regole del Cts scegliendo la sezione del registro più funzionale al proprio modello organizzativo e in base alla natura commerciale o non commerciale assunta, tenendo conto dei nuovi parametri indicati all’articolo 79 del Cts. Le Onlus che svolgono le proprie attività istituzionali a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (con possibilità di conseguire un utile non superiore al 5% per non più di due esercizi consecutivi) si qualificheranno, ad esempio, senz’altro come Ets non commerciali. In caso contrario, è possibile che l’ente si qualifichi come Ets di natura commerciale, con applicazione del regime di tassazione ordinario o dello speciale regime previsto per le imprese sociali adottabile, ad esempio, in presenza di un volume di ricavi consistente. Va detto che al fine di individuare la sezione del Registro più idonea l’ente potrà svolgere già in questa fase la verifica sulla natura commerciale o non commerciale delle attività svolte in base alle nuove regole. L’articolo 79 del Codice, infatti, non sarà sottoposto al vaglio Ue, fatta eccezione per l’operatività della citata soglia del 5%. Sul punto al fine di poter chiarire meglio i criteri utilizzabili per inquadrare la natura dell’ente potrebbero arrivare alcune modifiche normative con la prossima legge di bilancio cui si auspica possa seguire un documento di prassi per smarcare le questioni interpretative più ricorrenti con riferimento all’inquadramento fiscale.

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