I temi di NT+Le parole del non profit

Registro volontari, vidimazione anche dal segretario comunale

Anche senza un espresso riferimento, dovrebbe rientrare nella definizione di pubblico ufficiale anche la figura del segretario comunale limitatamente alle competenze assegnategli

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Anche il segretario comunale è legittimato alla vidimazione del registro volontari. Molte le realtà non profit che, alla luce delle disposizioni previste in materia dal Codice del Terzo settore (Cts), si sono interrogate sulla possibilità di assegnare a questo soggetto tale competenza. Se la previgente normativa, infatti, menzionava espressamente il segretario comunale tra le figure abilitate alla bollatura del registro dei volontari (articolo 3 del Dm 14 febbraio 1992), il Dm del 6 ottobre 2021 in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 17 del Cts, menziona la sola figura del notaio o di pubblico ufficiale a ciò abilitato.

Una definizione quest’ultima alquanto ampia e che non viene chiarita neppure dal ministero del Lavoro con la nota 7180 del 28 maggio 2021. A ben vedere, tuttavia, dovrebbe rientrare nella definizione di pubblico ufficiale anche la figura del segretario comunale limitatamente alle competenze a questo assegnato. Si tratta di un’impostazione che può essere avvalorata partendo dalla definizione stessa di pubblico ufficiale rinvenibile nell’articolo 357 del Codice penale. Una disposizione che prevede che agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Pubblica, infatti, è la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Definizione questa che va letta anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui «la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 357 del Codice penale (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della Pa, ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati» (Cassazione 19117/2001).

Una competenza quella di esercitare poteri certificativi che può desumersi anche dalla legge Bassanini che affidava al segretario comunale la possibilità di rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte nonché autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Considerazioni queste che fanno propendere per ritenere che anche il segretario comunale possa considerarsi come «pubblico ufficiale» demandando di fatto a questo soggetto la competenza per la vidimazione dei registri dei volontari. Tuttavia, in mancanza di un espresso richiamo, sarebbe auspicabile un intervento da parte dello stesso ministero che chiarisca la questione.