Imposte

Regolarizzazione dei crediti ricerca e sviluppo, irrilevanti le sanzioni già versate

Modulistica da inviare fino al 30 settembre. Si attende il software

di Luca Gaiani

Definitivo il modello per la sanatoria degli erronei utilizzi dei crediti ricerca e sviluppo del Dl 145/2013. Con un provvedimento diffuso ieri, l’agenzia delle Entrate ha approvato la procedura per il riversamento spontaneo dei tax credit R&S introdotta dall’articolo 5 del Dl 146/2021. Modulistica da inviare non appena saranno rese note le specifiche tecniche e fino al 30 settembre 2022. Pagamenti entro il 16 dicembre prossimo.

Il provvedimento di ieri rende definitivi il modello, le istruzioni e le procedure di versamento che erano stati posti in pubblica consultazione dall’agenzia delle Entrate il 13 maggio scorso. L’articolo 5 del Dl 146/2021 ha previsto la facoltà di regolarizzare, senza sanzioni e con applicazione di interessi, gli utilizzi in compensazione del credito di imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013 effettuati in modo irregolare.

Dal punto di vista temporale, sono sanabili i tax credit maturati dal 2015 al 2019, utilizzati in compensazione entro il 22 ottobre 2021. L’irregolarità è definibile se le attività sono state realmente svolte, ma non sono qualificabili come R&S secondo la norma di riferimento. Regolarizzabili anche le compensazioni derivanti da una erronea applicazione del comma 1-bis del Dl 146 e quelle generate da errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità. Possibile la sanatoria, infine, per gli errori nel calcolo della media storica di riferimento.

Il modello approvato dal provvedimento di ieri va trasmesso in via telematica entro il 30 settembre 2022.

Il versamento, da cui si scomputeranno le eventuali somme già pagate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza però tener conto delle sanzioni e degli interessi, si effettua entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione senza poter compensare crediti in F24.

È possibile un pagamento in tre rate annuali (16 dicembre 2022, 2023, 2024), con interessi al tasso legale, eccezion fatta per i casi in cui il credito da riversare sia stato accertato con atto già notificato alla data del 22 ottobre 2021 oppure mediante verbale già consegnato alla medesima data. È invece possibile la rateazione se gli atti in questione risultano consegnati successivamente alla citata data.

La regolarizzazione, purché completata con il versamento delle somme, comporta la esclusione della punibilità per il reato di indebita compensazione (articolo 10-quater Dlgs 74/2000). La presenza nel modello di elementi che comportano l’insorgenza del reato comporta una segnalazione alla autorità giudiziaria circa l’intervenuta adesione del contribuente alla descritta sanatoria.

In caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, oltre alla sanzione del 30 per cento.

La sanatoria è preclusa qualora il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; ed infine della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

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