Controlli e liti

Fondo perduto, la regolarizzazione con l’istanza di rinuncia può evitare le sanzioni

Valgono le regole sui crediti d’imposta: notificheentro l’ottavo anno successivo a quello del contributo

di Laura Ambrosi

Il sistema repressivo delle irregolarità commesse nella richiesta e nella percezione del contributo a fondo perduto è articolato sostanzialmente su tre livelli:

sanzioni tributarie con possibilità di ravvedimento;

sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci nelle autocertificazioni obbligatorie e per l’indebita percezione del contributo a fondo perduto;

confisca diretta o per equivalente delle somme indebitamente percepite in caso di condanna anche a seguito di patteggiamento.

Ai fini tributari, l’agenzia delle Entrate svolge i controlli esercitando gli ordinari poteri di accertamento previsti per le imposte sui redditi. Per le sanzioni si applicano, sostanzialmente, le regole vigenti sui crediti di imposta.

Viene così prevista la sanzione dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito senza possibilità di riduzione della sanzione in caso di acquiescenza.

La contestazione avviene tramite atto di recupero, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della percezione del contributo.

La giurisdizione su eventuali controversie relative agli atti di recupero, per espressa previsione normativa, è delle commissioni tributarie.

Il provvedimento dell’Agenzia prevede anche la possibilità, per chi ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia. A tal fine la regolarizzazione avviene mediante la restituzione spontanea del contributo indebitamente percepito, dei relativi interessi e con il pagamento delle sanzioni ridotte secondo le regole del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).

Al riguardo occorre ricordare che la norma sul ravvedimento operoso richiamata dal provvedimento delle Entrate prevede anche la possibilità di regolarizzazione, mediante pagamento delle sanzioni ridotte a 1/5 del minimo edittale, dopo la constatazione della violazione. Non è chiaro se tale previsione possa trovare applicazione anche per il contributo a fondo perduto: va da sé che, in caso positivo, potrebbe rappresentare un incentivo ad attendere un controllo che rilevi la violazione, prima di regolarizzare l’indebita percezione.

Il pagamento avviene con F24, senza possibilità di compensazione.

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