Relazioni al bilancio, focus sulle deroghe anti crisi
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha aggiornato le indicazioni. Attenzione alle informazioni degli amministratori per riassorbire le perdite
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato la versione aggiornata del modello di relazione sul bilancio del collegio sindacale non incaricato della revisione legale e del modello di relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito web del Consiglio.
Si tratta di aggiornamenti delle versioni pubblicate lo scorso anno ma contengono modifiche di rilievo divenute necessarie a seguito di alcuni recenti provvedimenti normativi che hanno sensibilmente responsabilizzato l’organo di controllo. È, inoltre, importante ricordare che i modelli di relazione rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto dall’organo, sia nella sua composizione collegiale, sia in quella monocratica – il cosiddetto sindaco unico – nominato nelle Srl.
I contenuti dei modelli non si discostano dalle precedenti versioni e, come nel passato, nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale, si privilegia e si suggerisce la redazione di una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistematico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione.
In considerazione delle misure straordinarie che, quale retaggio della pandemia, impattano anche quest’anno sulla redazione dei bilanci dell’esercizio chiusi al 31 dicembre 2022, i modelli tengono conto delle deroghe straordinarie relative alla sospensione degli ammortamenti (prorogata con legge 25/2022), alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti nell’attivo circolante (riproposta con legge 73/2022) e alla sospensione degli adempimenti civilistici in caso di perdite rilevanti (prorogata anche per le perdite 2022).
Proprio l’attività di vigilanza su tale aspetto assume una particolare importanza, considerato che la decisione di avvalersi della sospensione dovrà essere illustrata e valutata con particolare attenzione sia dall’organo di amministrazione, nella relazione sulla situazione patrimoniale, sia dall’organo di controllo, nelle sue osservazioni; a maggior ragione laddove la società abbia già beneficiato della sterilizzazione delle perdite dell’esercizio 2020 e/o di quelle emerse nel 2021, sempre confidando nella possibilità di reperire risorse per il rafforzamento patrimoniale della società nei cinque esercizi successivi.
In questa prospettiva, nel paragrafo 2 della relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, si è posta attenzione sia sulla rilevanza delle informazioni fornite dagli amministratori circa i provvedimenti già attuati e la pianificazione economico-finanziaria che si intende intraprendere nel quinquennio per il riassorbimento delle perdite, sia sulla possibilità che gli amministratori indichino, nella relazione sulla gestione, le ragioni per cui hanno ritenuto di richiedere all’assemblea di assumere fin d’ora i provvedimenti civilistici previsti dall’articolo 2446 del Codice civile ( 2482-bis per le Srl) o dall’articolo 2447 (2482-ter per le Srl).
Sempre nell’ottica di fornire strumenti che possano meglio supportare i professionisti, è stato pubblicato anche l’aggiornamento del verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina sulla sterilizzazione delle perdite.
La relazione sviluppa le ipotesi in cui il collegio abbia effettuato o sia stato destinatario delle segnalazioni previste nel Codice della crisi. Si è presa in considerazione sia l’ipotesi in cui i sindaci abbiano effettuato segnalazioni all’organo di amministrazione (articolo 25-octies), tenendo conto dell’eventuale attività conseguente alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, sia l’ipotesi in cui un creditore pubblico qualificato - agenzia delle Entrate, Riscossione, Inps, Inail – abbia segnalato al presidente del collegio sindacale - o al sindaco unico – esposizioni debitorie rilevanti della società (articolo 25-novies).
A questi aspetti è dedicato, tra le altre cose, il paragrafo 1 della relazione in cui tutta l’attività svolta dai sindaci nel corso dell’esercizio trova la sua sintesi annuale per i soci.