Finanza

Relazioni finanziarie con formato elettronico unico

La legge europea 2019-2020 impone l’uso del linguaggio informatico Xhtml integrato

di Alessandro Germani

Marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali per le società quotate fra i compiti di amministratori e revisori a seguito dell’approvazione della legge europea 2019-2020. È quanto emerge dall’articolo 25 della legge 238/2021 in Gazzetta ufficiale lo scorso 17 gennaio.

Il regolamento delegato 2019/815 del 17 dicembre 2018 (regolamento Esef – European single electronic format) ha introdotto un formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali di emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell’Ue.

Si tratta di un linguaggio informatico Xhtml integrato, laddove sia presente un consolidato redatto secondo i principi Ias/Ifrs, da opportune marcature in Xbrl. Infatti la combinazione del formato Xhtml con le marcature Xbrl serve a rendere le relazioni finanziarie annuali leggibili anche da dispositivi automatici, migliorando così l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità delle informazioni incluse.

Non è quindi più ammesso l’utilizzo di altri linguaggi informatici, quali il pdf. Il regolamento avrebbe dovuto applicarsi alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2020. Ma in fase di conversione del decreto milleproroghe dello scorso anno (Dl 183/2020) è stata prevista una proroga, ovvero che le disposizioni si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Lo scorso ottobre sono state pubblicate le integrazioni delle tassonomie Esef applicabili alle banche e alle assicurazioni.

Ora l’articolo 25 della legge europea modifica l’articolo 154-ter del Tuf (Dlgs 58/1998) in tema di relazioni finanziarie, in base al quale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio le quotate mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio.

Vengono introdotti due commi specifici. In base al comma 1.1 gli amministratori curano l’applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano conformemente al comma 1.

Quindi è in capo agli amministratori la responsabilità di questo nuovo adempimento di utilizzo del formato Xhtml. Il successivo comma 1.2 stabilisce che il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione ex articolo 14 del Dlgs 39/2010, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Dlgs 39/2010.

Infine viene introdotta la previsione al comma 6 dell’articolo 154-ter del Tuf per cui spetta alla Consob con regolamento emanare le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1.

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