Contabilità

Rendiconto sociale vincolante per le realtà con entrate oltre il milione

Sempre tenute le imprese sociali, come ha chiarito il ministero del Lavoro

Bilancio sociale: entro il 30 giugno per gli Ets scatta l’obbligo di pubblicazione ma non quello di deposito. Sul punto va ricordato che, in questa fase transitoria, già dal 2020 l’obbligo di redazione di tale documento è previsto per Odv, Aps e Onlus con entrate superiori ad 1 milione di euro. Le imprese sociali, invece, sono da sempre obbligate e come recentemente precisato dallo stesso ministero del Lavoro (nota 5176/2021), sono tenute a predisporre il bilancio sociale anche quelle costituite nel corso d’anno per la sola frazione di anno di riferimento. Una volta operativo il Registro unico, tuttavia, l’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale scatterà per tutti gli enti del Terzo settore iscritti con entrate superiori a 1 milione di euro. Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto dal ministero del Lavoro per le imprese sociali con la nota citata, gli Ets costituiti nel corso dell’anno saranno tenuti a predisporre il bilancio sociale per la sola parte dell’anno in cui sia stata assunta la qualifica di Ets, a meno che il periodo temporale non ecceda il trimestre. Sul fronte degli adempimenti il Cts, inoltre, prevede l’obbligo di deposito e pubblicità del bilancio sociale, analogamente a quanto previsto per il bilancio d’esercizio, entro il 30 giugno.

Una scadenza questa che se le imprese sociali, sia costituite in forma societaria che di associazione o fondazione, potranno regolarmente assolvere mediante il deposito presso il Registro delle imprese e la pubblicazione del documento sul proprio sito internet, per il bilancio sociale 2020 non appare applicabile agli Ets “non imprese sociali”. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a depositare il bilancio sociale presso il Runts. Adempimento che a ben vedere per tali enti – a differenza delle imprese sociali – dovrebbe scattare dall’anno prossimo atteso che il Registro non sarà operativo prima di settembre. Attenzione però: gli Ets soggetti a tale obbligo dovranno comunque provvedere a pubblicare entro il 30 giugno il bilancio sociale sul proprio sito internet come previsto dall’articolo 14 del Cts. Qualora l’ente non disponga di un proprio sito, potrà pubblicare il bilancio sociale su quello della rete associativa cui l’ente medesimo aderisce (Dm 4 luglio 2019). Infine, sempre in tema di bilancio sociale, gli Ets dovranno tener a mente l’ulteriore scadenza del 29 giugno qualora il proprio Statuto assegni all’assemblea l’approvazione di tale documento. Una competenza questa non espressamente prevista dall’articolo 25 del Cts in tema di competenze inderogabili dell’assemblea.

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