Adempimenti

Rendite sulla previdenza estera, integrativa per sanare l’omissione

In caso di erronea omissione è possibile presentare una dichiarazione per l’interpello 418/2021 delle Entrate

di Federico Gavioli

Le rendite assicurative estere che erroneamente non sono state assoggettate a ritenuta d’imposta potranno essere sanate presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, con il versamento del tributo dovuto; è il principale chiarimento contenuto nella risposta a interpello 418/2021 dell’agenzia delle Entrate.

Il quesito

Un contribuente istante, in qualità di persona fisica fiscalmente residente in Italia, evidenzia di aver prestato la propria attività lavorativa, come dipendente, presso una società svizzera e di aver maturato, a seguito del pensionamento, il diritto a ricevere, oltre all’assicurazione per la vecchiaia e superstiti (c.d. “Avs”), anche la rendita prevista della legge federale svizzera sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (c.d. “Lpp”).

Al riguardo, il contribuente evidenzia di percepire da una società di diritto svizzero una rendita di vecchiaia, erogata a titolo di prestazione previdenziale; nel mese di giugno 2020 ha chiesto alla banca di effettuare la trattenuta del 5% sulle rendite da Lpp; in mancanza di una risposta da parte della banca , ha conferito mandato ad altra banca italiana per l’applicazione della ritenuta del 5%, in qualità di intermediario, sulle prestazioni erogate da Lpp.

Il contribuente chiede alle Entrate , con riferimento alla parte che interessa il presente commento:

- quale sia la corretta modalità di tassazione della rendita erogata a titolo di prestazione della previdenza professionale Lpp, accreditata su un proprio conto corrente italiano senza l’applicazione della predetta ritenuta;

- se nella dichiarazione dei redditi 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, bisognava indicare l’importo relativo ai trimestri effettivamente incassati (perché non tassati) ovvero l’importo maturato nel corso dell’anno 2019.

La risposta delle Entrate: l’errore si può sanare

Le Entrate evidenziano preliminarmente che nel caso in cui beneficiario delle prestazioni erogate Lpp sia un soggetto fiscalmente residente in Italia, come nel caso in esame, l’erogazione deve essere tassata in via esclusiva in Italia, tenuto conto delle disposizioni contenute nell’articolo 18, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero delle finanze 8 giugno 1993, n. 6, anche la ritenuta sulle rendite Lpp deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi. Nella fattispecie in esame, osserva l’agenzia delle Entrate, la ritenuta sulle somme percepite dal contribuente istante a titolo di rendita Lpp è stata applicata dall’intermediario finanziario residente che è intervenuto nel pagamento, ma solo per gli accrediti ricevuti a partire dal 28 settembre 2020; occorre, pertanto, “sanare” il 2019 e parte del 2020.

L’agenzia delle Entrate evidenzia che tali rendite Lpp incassate nel 2019, si potevano indicare nella sezione V del quadro RM, del Modello Redditi PF 2020, periodo di imposta 2019, riportando la causale residuale “I”, il codice dello Stato estero “071” (corrispondente alla Svizzera) e versando l’importo con il codice tributo “1242”. I tecnici delle Entrate evidenziano, poiché sono ormai scaduti i termini ordinari di presentazione del modello Redditi PF 2020, che il contribuente potrà presentare una dichiarazione integrativa; analogamente le rendite incassate nel 2020 senza l’applicazione, per parte dell’anno della ritenuta, potranno essere indicate con le suindicate modalità, nel Modello Redditi PF 2021, periodo di imposta 2020.

L’agenzia delle Entrate ritiene, infine, che nella predisposizione della dichiarazione dei redditi il contribuente istante dovrà individuare il momento impositivo secondo il principio di cassa, indicando l’importo lordo relativo ai trimestri effettivamente incassati sui quali l’intermediario finanziario non ha applicato la ritenuta.

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