Controlli e liti

Resiste la prescrizione sulle frodi Iva

di Giovanni Negri

Resistono le norme sulla prescrizione per le frodi Iva. Non vanno cioè disapplicate per effetto della sentenza della Corte Ue Taricco per reati commessi prima dell’8 settembre 2015 (data del deposito della pronuncia comunitaria). Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 17401 della Quarta sezione penale depositata ieri. La Cassazione prende atto della situazione venutasi a creare per effetto della successiva sentenza della Corte Ue, del dicembre scorso, Taricco bis.

Conclusione peraltro confermata dalla Corte costituzionale che la scorsa settimana, con un comunicato, ha precisato che con la sentenza Taricco bis la disapplicazione della normativa italiana sulla sospensione dei termini di prescrizione non è possibile né per i fatti anteriori all’8 settembre 2015 né quando il giudice nazionale individua un contrasto con il principio di legalità in materia penale.

Il procedimento nel quale è tornata a pronunciarsi ieri la Cassazione, nasce a sua volta da un precedente intervento della stessa Cassazione che nel settembre 2015, a pochi giorni dalla sentenza, aveva disapplicato le norme sulla prescrizione, rinviando per la determinazione della pena alla Corte d’appello che, di fronte a un giudizio che altrimenti si sarebbe prescritto, aveva proceduto alla condanna.

La Cassazione, nell’affrontare adesso una questione - cioè la forza dissuasiva della nostra disciplina della prescrizione in materia di frodi Iva, che ha visto due sentenze della Corte di giustizia europea, chiamata in causa da ultimo dalla nostra Consulta - ha precisato che ci si trova davanti a una particolare forma di diritto sopravvenuto «rispetto al quale deve constatarsi anche d’ufficio, ex articolo 609, comma 2, Codice procedura penale, l’incompatibilità delle statuizioni della giurisprudenza nazionale che, sulla base della prima sentenza Taricco, avevano disapplicato le disposizioni del Codice penale in materia di prescrizione dei reati di frode fiscale commessi prima dell’8 settembre 2015».

Il rischio cioè, Taricco bis alla mano, è il possibile assoggettamento a un regime di punibilità più severo di quello in vigore al momento della commissione del reato.

Cassazione, IV sezione penale, sentenza 17401 del 18 aprile 2018

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