Responsabilità allargate a tutti i soci solo nelle Srl
Le società tra professionisti (Stp) restano sospese tra due mondi - quello della professione e quello dell’impresa - e questo si riflette anche sul fronte responsabilità. Anche in questo ambito, il campo non è meno sgombro di perplessità derivanti dalla scelta della forma societaria, soprattutto se questa ricade all’interno del gruppo delle società di persone, tenendo conto anche del silenzio normativo della legge 183/2011 e del regolamento n.34 emanato dal ministero della Giustizia nel 2013, tuttora in vigore.
Si può osservare quanto sia diversa la situazione per i revisori legali, i quali si vedono sottoposti ad un articolato regime di responsabilità di cui all’articolo 15 del Dlgs 39/2010, sostanzialmente fondato sulla solidarietà dei revisori, della società e degli amministratori rispetto alla società che ha conferito l’incarico.
L’assenza di disposizioni ad hoc conduce a ritenere che il legislatore abbia voluto discostarsi da quanto previsto per i revisori o per gli avvocati, per i quali è stabilito che i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico, mentre la società risponde con il suo patrimonio (articolo 26 del Dlgs 96/2001).
Incarico e «patto sociale»
La responsabilità dei soci della Stp dovrebbe derivarsi dalle disposizioni inerenti al conferimento dell’incarico e all’obbligo di copertura assicurativa, ricadenti sulla società e non sui soci professionisti, come anche osservato dall’Irdcec (circolare 32/2013).
L’articolo 3 del regolamento impone, infatti, alla Stp obblighi di informazione del cliente, al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria.
L’inadempimento del socio professionista farebbe scaturire una responsabilità contrattuale della Stp nei confronti del cliente, essendo l’incarico affidato direttamente alla società, nonché una responsabilità del professionista, materiale esecutore della prestazione, che nasce dal contratto sociale tra socio e Stp.
Perciò, a fronte di una richiesta di risarcimento per un danno provocato dall’inadempienza di un professionista, risponderebbe in primis la società, nei limiti del proprio patrimonio ed eventualmente in secunda battuta il socio negligente su cui la società potrebbe rivalersi. Tuttavia, gli altri soci non verrebbero direttamente toccati dall’episodio, se non nel limite del capitale conferito nella società.
Responsabilità limitata
Quest’ultimo passaggio vale se la Stp è costituita in forma di capitali; se fosse invece costituita in forma di società di persone in caso di insufficienza del patrimonio risponderebbero dell’inadempienza di un socio non professionista anche gli altri soci in quanto illimitatamente e solidalmente responsabili, salvo il socio accomandante di una Sas.
Sebbene parte della giurisprudenza sostenga la possibilità di non estendere la responsabilità dell’inadempienza di un socio nei confronti degli altri soci non direttamente coinvolti, si ritiene maggiormente condivisibile l’orientamento del Comitato del triveneto dei notai (Q.A. 7/2013), secondo cui non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di Stp previsto dal modello societario prescelto.
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class="a-cura-di_R21"> Nicola Cavalluzzo e Barbara Zanardi