Controlli e liti

Responsabilità «piena» del Caf se il visto infedele precede il 30 marzo 2019

Per la Ctp Milano la nuova disciplina che prevede la sola sanzione del 30% non è retroattiva

di Davide Settembre

La nuova disciplina della responsabilità dei Caf non ha effetto retroattivo. Per le violazioni interiori alla nuova normativa il Caf è tenuto a pagare un importo pari all’imposta, interessi e sanzioni che sarebbero stati chiesti al contribuente dall’ufficio, a seguito di controllo formale. È, in sintesi, quanto afferma la sentenza della Ctp Milano n. 851/5/2021 (presidente e relatore Nocerino).

Nel caso in esame, un contribuente aveva presentato la propria dichiarazione dei redditi (modello 730/2015) tramite Caf. Successivamente, l’ufficio aveva provveduto al controllo della dichiarazione, comunicandone l’esito allo stesso intermediario che non aveva aderito alla richiesta, ritenendo illegittima la procedura e infondato il recupero.

L’ufficio aveva quindi provveduto a iscrivere a ruolo le somme e a notificare una cartella di pagamento al responsabile dell’assistenza fiscale del Caf, chiedendo il pagamento dell’imposta, interessi e sanzioni. La cartella era stata impugnata dallo stesso intermediario.

I giudici hanno respinto il ricorso. L’articolo 39 del Dlgs 241/97, nella sua formulazione anteriore al 30 marzo 2019, in caso di rilascio di un visto infedele prevedeva l’obbligo per il responsabile dell’assistenza fiscale del Caf di provvedere al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, degli interessi e della sanzione (del 30%), che sarebbe richiesta al contribuente a seguito di controllo formale.

Invece, a decorrere dal 30 marzo 2019, il regime sanzionatorio al all’articolo 39 è stato modificato: è stata abolita la responsabilità per il pagamento di una somma pari all’imposta, interessi e sanzioni, prevedendo, invece, esclusivamente il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente (ovvero il 30% della maggiore imposta accertata). E in ogni caso, nulla è dovuto dall’intermediario se l’apposizione del visto infedele è stata indotta da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, come ad esempio in caso di presentazione di un documento contraffatto (circolare 11/E/2015).

I giudici milanesi hanno evidenziato che la nuova disciplina non può però applicarsi alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore (30 marzo 2019) e quindi non può trovare applicazione nel caso in esame. In altri termini, nel caso specifico non si ravviserebbero le condizioni per applicare il favor rei. In termini generali, come stabilito dall’articolo 11, comma 1, delle preleggi, la legge non dispone che per l’avvenire, quindi non ha effetto retroattivo. È tuttavia appena il caso di accennare che si registrano anche sentenze di merito di segno opposto (tra le altre, si veda la sentenza della Ctp di Reggio Emilia n. 151/2/2020).

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