Resta nel forfettario il soggetto che partecipa alla Srl se l’attività ha un diverso codice Ateco
Regimi speciali
Ai sensi dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, oppure che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Ne deriva che la partecipazione in una srl è ostativa all'accesso al regime forfettario in presenza di due condizioni che devono ricorrere congiuntamente:
1. la partecipazione sia di “controllo”;
2. la società controllata esercita attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del socio persona fisica che adotta il regime forfettario. L’agenzia delle Entrate ha precisato che la suddetta causa ostativa non opera qualora le attività effettivamente esercitate da soci e società siano riconducibili a diverse sezioni Ateco (risposta all’istanza di interpello n. 554/2020).
Pertanto, nel caso in esame, il contribuente potrà continuare ad avvalersi del regime forfettario.
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