Rettifica senza contraddittorio per i tributi non armonizzati
È legittimo l’accertamento a tavolino emesso senza il contraddittorio preventivo se non si tratta di tributi armonizzati. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20799 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per maggiori Irpef e Irap. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario lamentando anche la violazione del diritto di contraddittorio preventivo all’emissione dell’atto. Entrambi i giudici di merito confermavano l’illegittimità dell’accertamento e l’Ufficio ricorreva così in Cassazione.
I giudici di legittimità, riformando la decisione di merito, hanno innanzitutto rilevato che secondo le Sezioni unite (sentenza n. 24823 del 2015) nel nostro ordinamento non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo. Nell’ipotesi di accertamento a tavolino, esiste solo per i tributi armonizzati e ciò solo a condizione che il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione. Nella specie, trattandosi di tributi interni (Irpef e Irap) l’atto notificato era legittimo anche se emesso senza alcun contraddittorio preventivo.
Sul punto occorre rilevare che allo stato attuale il citato diritto di contraddittorio esiste a pena di nullità dell’atto nell’ipotesi in cui derivi da una verifica effettuata presso la sede del contribuente ovvero se si tratta di tributi armonizzati. Esiste poi per tutte le ipotesi espressamente previste per legge, come ad esempio per il redditometro o gli studi di settore ecc.
Si sono determinate così due distinzioni, innanzitutto tra la tipologia di controllo adottata (se presso la sede o a tavolino) e poi se si tratti di un tributo armonizzato o meno. Di fatto, però, ciò significa creare due categorie di contribuenti: di serie A, i quali hanno diritto sia a ricevere copia del verbale conclusivo delle operazioni di verifica sia al contraddittorio preventivo, e di serie B i quali potranno scoprire delle pretese avanzate dall’Ufficio solo in seguito alla notifica dell’avviso di accertamento.
Tre commissioni tributarie hanno ritenuto fondamentale l’intervento della Corte costituzionale, la quale però, rilevando carenze per ciascuna delle tre ordinanze, le ha ritenute inammissibili non entrando nel merito della costituzionalità della norma.
Vi è ora da sperare che qualche altro giudice tributario rimetta nuovamente la questione, affinché si possa definitivamente chiarire se tale diritto spetti o meno a qualunque contribuente.
Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 20799 del 5 settembre 2017
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class="conParagrafo_R21"> Alessandro BraggionGiorgio Gavelli