Imposte

Reverse charge sulle certificazioni d’inglese alle scuole italiane

Con due note le Entrate delimitano il perimetro del reverse charge per i servizi educativi extra Ue a scuole italiane

di Anna Abagnale

I servizi educativi e didattici resi da enti esteri a committenti (enti o scuole) stabiliti in Italia sono soggetti ad Iva in reverse charge. Gli stessi servizi, erogati da soggetti passivi nazionali, beneficiano dell’esenzione dall’imposta e non sono soggetti agli obblighi di fatturazione e registrazione.

Con questi due chiarimenti (consulenze giuridiche 6 e 7 pubblicate il 18 maggio), le Entrate rispondono ad alcuni dubbi sollevati dagli organismi rappresentativi di enti e scuole di formazioni operanti nel territorio dello Stato in regime di esenzione Iva in base all’articolo 10, comma 1, n. 20 del Dpr 633/1972.

La prima domanda riguarda il regime Iva da applicare nel caso in cui l’ente o la scuola italiana acquista servizi didattici, nello specifico trattasi dei test tesi alla Certificazione delle competenze in lingua inglese, da soggetti extraUe, ad esempio università estere che, per gli stessi servizi resi nel paese di stabilimento, beneficiano dell’esenzione dall’Iva. La soluzione proposta dall’istante, nel senso di considerare tali prestazioni rilevanti ai fini Iva in Italia ma in regime di esenzione, non trova d’accordo l’Amministrazione. Indubbiamente si tratta di prestazioni di servizi generici territorialmente rilevanti in Italia secondo la regola della committenza, ma andrebbero assoggettate ad Iva secondo il regime ordinario. Secondo le Entrate, infatti, mancherebbe il requisito soggettivo dell’esenzione, il riconoscimento, di cui all’articolo 10, comma 1, n. 20 Dpr 633/1972 (articolo 132, paragrafo 1, lettera 1, della direttiva 2006/112/Ce).

Le norme richiamate subordinano l’applicazione del beneficio dell’esenzione al fatto che la prestazione resa abbia natura educativa o didattica (compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale, etc.) e che sia resa da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Ebbene, nel caso in specie, non essendo il prestatore un istituto o scuola formalmente riconosciuto da una pubblica amministrazione italiana, sebbene trattasi dell’Università di Cambridge, non si può agire in regime di esenzione. Di conseguenza, l’ente/scuola committente sarà tenuto ad adempiere l’Iva con autofattura secondo il meccanismo del reverse charge.

L’altro quesito, di natura più tecnica, riguarda la corretta modalità di registrazione dei corrispettivi riscossi da enti di istruzione e formazione per la frequenza ai corsi che beneficiano dell’esenzione dall’Iva e per i quali si è optato per l’esonero dagli adempimenti. In quest’ultimo caso, le Entrate chiariscono che essi possono annotare i corrispettivi incassi nel libro giornale, rilasciare una quietanza di pagamento, restando immutato l’obbligo di rilascio della fattura elettronica se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo.

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