Reverse charge, sanzionata l’incompletezza e la non regolarità delle registrazioni contabili
Non può escludere la punibilità il fatto che l’amministrazione finanziaria disponga delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione
L’incompletezza e la non regolarità delle registrazioni contabili nell’ambito del reverse charge, anche in assenza di imposta da versare, comporta comunque l’applicazione della sanzioni. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 31274/2024, che ha confermato la sanzione per l’errore dell’omessa doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25, del Dpr 633/1972 (registri vendite e acquisti) nell’ambito delle operazioni intracomunitarie...